Controllo bilanci enti SSR e obbligo rimozione criticità (Corte dei Conti Sez. contr. Sardegna n. 10 del 25.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel controllo sulla sana gestione finanziaria degli enti del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell’art. 1, comma 170, legge n. 266/2005 e dell’art. 1, comma 3, d.l. n. 174/2012, la Sezione regionale della Corte dei conti verifica il bilancio d’esercizio e accerta le irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari dell’ente. L’accertamento di squilibri, di mancata copertura di spese o di violazione di norme finalizzate alla regolarità della gestione fa sorgere in capo all’amministrazione l’obbligo di adottare i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Nelle gestioni finalizzate alla tutela della salute, gli effetti inibitori dei programmi di spesa privi di copertura possono operare solo se sia puntualmente individuato il programma interessato, dovendosi contemperare il presidio dell’art. 32 Cost. Poiché la verifica ha natura di controllo finanziario, la Sezione invita l’ente ad assumere i provvedimenti correttivi e si riserva di valutarne l’idoneità nei controlli sui bilanci successivi.
Il Fatto
Il Collegio sindacale di un’azienda ospedaliero-universitaria di rilievo regionale ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo la relazione-questionario sul bilancio d’esercizio 2021, dopo il sollecito del magistrato istruttore. La Sezione ha esaminato la documentazione contabile e, in particolare, la nota integrativa, la relazione sulla gestione e il parere dell’organo di revisione.
All’esito dell’attività istruttoria, condotta su profili specifici della gestione — attività intramoenia, spesa farmaceutica, evoluzione dei debiti verso fornitori, tempistiche di pagamento — l’ente ha fornito riscontro ai quesiti formulati. Il magistrato istruttore ha quindi sottoposto le risultanze dell’istruttoria al Collegio per le determinazioni conclusive.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce anzitutto il quadro del controllo sugli enti del SSR. L’art. 1, comma 3, d.l. n. 174/2012 attribuisce alle sezioni regionali il compito di esaminare i bilanci degli enti sanitari per verificare il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità, l’osservanza del vincolo di indebitamento e l’assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare gli equilibri. Il successivo comma 7 impone all’amministrazione di adottare, entro sessanta giorni dal deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti di rimozione delle irregolarità.
La Corte richiama la giurisprudenza costituzionale per precisare che tali effetti inibitori mirano a evitare danni irreparabili agli equilibri di bilancio. Nelle gestioni sanitarie, però, essi possono operare solo a condizione che sia puntualmente individuato il programma di spesa privo di copertura o non sostenibile, dovendosi tenere in considerazione il presidio dell’art. 32 Cost.
Sul piano della gestione economico-patrimoniale, la Sezione rileva che l’ente ha rispettato l’equilibrio economico-finanziario, con un risultato positivo condizionato dall’incremento delle assegnazioni del fondo sanitario regionale e dei contributi finalizzati. Il Collegio sindacale non ha formulato rilievi e ha attestato la ragionevole sicurezza del sistema amministrativo-contabile.
Permangono però criticità su più voci. Quanto all’attività intramoenia, il Collegio ha accertato l’assenza di una contabilità separata, che la giurisprudenza contabile considera necessaria per garantire l’equilibrio economico della gestione. In materia di spesa farmaceutica, la Sezione raccomanda il costante monitoraggio, alla luce dello scostamento rispetto al tetto fissato dalla normativa. Sul personale, si rileva l’incremento della spesa, con riserva di ulteriori accertamenti e richiamo alla necessaria sostenibilità finanziaria.
Sui debiti scaduti verso fornitori, nonostante il trend migliorativo dell’indicatore di tempestività dei pagamenti, la Corte invita l’ente a vigilare per prevenire i ritardi. In tema di crediti verso la Regione e fondo rischi, la Sezione richiama l’esigenza di una puntuale definizione dei crediti esigibili e di un accantonamento autonomo secondo i principi contabili. Accertate le criticità esposte in parte motiva, la Corte invita l’azienda ad adottare i provvedimenti idonei a rimuoverle, disponendo la trasmissione della pronuncia ai vertici regionali e aziendali.
Nota della Redazione
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