Resa del conto giudiziale dovuta solo dal consegnatario con debito di custodia (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 89 del 07.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di resa del conto giudiziale, anche nell’ambito degli Enti locali ai cui dipendenti si applica il d.P.R. n. 254 del 2002, presuppone l’identificazione soggettiva e oggettiva di un effettivo debito di custodia in capo al consegnatario. Lo spartiacque tra consegnatario per debito di custodia, qualificabile agente contabile e obbligato alla resa del conto, e consegnatario per debito di vigilanza, qualificabile agente amministrativo e non obbligato, risiede esclusivamente nella gestione tipicamente di “cassa” o di “magazzino”, con esistenze iniziali e rimanenze finali e conseguente obbligo restitutorio dei beni. In difetto di tale gestione il giudizio di conto è improcedibile, con restituzione degli atti all’Amministrazione.

Il Fatto

La vicenda riguarda il giudizio di conto iscritto al n. 24250 del registro di Segreteria, relativo all’esercizio finanziario 2021, nei confronti di un dipendente di un Comune che aveva presentato il conto giudiziale in qualità di consegnatario di beni mobili. Nella relazione istruttoria il Magistrato aveva dubitato della qualificazione di consegnatario per debito di custodia, ravvisando piuttosto un debito di vigilanza.

La Procura Regionale, con conclusioni depositate il 27.06.2025, ha chiesto la declaratoria di improcedibilità e la restituzione degli atti all’Amministrazione. All’udienza il relatore ha esposto il contenuto della relazione di deferimento e il Pubblico Ministero ha concordato, instando negli stessi termini.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione della gestione oggetto del conto. Essa non riguarda beni mobili o materie per le quali il consegnatario abbia debito di custodia, ma si sostanzia in un conto meramente riepilogativo e ricognitivo, riferito a beni eterogenei di natura diversa, anche a carattere durevole, in uso presso le diverse articolazioni del Comune e riconducibili allo stato patrimoniale dell’Ente locale.

Tali beni sono assoggettati a mero debito di vigilanza e appaiono quindi esclusi dall’obbligo di resa del conto giudiziale, in applicazione di canoni consolidati nella pluriennale giurisprudenza contabile richiamata dal Collegio (Sezione Giurisdizionale Centrale n. 963 del 2017, Sezione Giurisdizionale Veneto n. 105 del 2017, Sezione Giurisdizionale Abruzzo n. 60 del 2017).

La Corte individua l’elemento tassativo e ineludibile di discrimine nella gestione tipicamente di “cassa” o di “magazzino”, con esistenze iniziali e rimanenze finali. Solo i movimenti in carico e scarico di ciascun esercizio, determinando un incremento o un decremento degli oggetti ricevuti in consegna, configurano un vero e proprio obbligo restitutorio dei beni o delle materie in deposito. L’obbligo di resa del conto non può pertanto prescindere dall’identificazione di un effettivo debito di custodia, che investe soltanto il consegnatario incaricato di gestire un deposito o magazzino ubicato in locali previamente identificati dall’Ente e alimentato dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative.

La diversa posizione del consegnatario per debito di vigilanza si configura, al contrario, in capo ai singoli dipendenti in servizio presso ciascuna articolazione funzionale dell’Ente, gravati della mera sorveglianza sul corretto utilizzo dei beni dati in uso ai fruitori e della gestione delle scorte operative assegnate all’Ufficio. Poiché nel conto in esame non è possibile individuare i beni per i quali sia effettivamente previsto un debito di custodia, in ragione della natura eterogenea degli stessi e dell’assenza di una tipica gestione di “cassa” o di “magazzino”, il Collegio dichiara improcedibile il giudizio e dispone la restituzione del conto all’Amministrazione, nulla per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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