Responsabilità sanitaria, danno erariale indiretto e onere probatorio della Procura (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 347 del 23.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativo-contabile per danno erariale indiretto derivante da malpractice sanitaria, la domanda della Procura contabile non può fondarsi sul mero rinvio alle statuizioni del processo penale. Il requirente deve specificamente allegare e provare, per ciascun convenuto, il nesso causale tra la condotta e il danno e la colpa grave, tenendo conto delle difese e delle linee guida conservative rappresentate in sede preprocessuale. L’accertamento del nesso causale compiuto dal giudice penale non è di per sé sufficiente quando la sentenza di appello dichiarativa della prescrizione sia stata cassata per omessa verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., poiché il vizio dell’iter logico-giuridico si riflette anche sul convenuto non ricorrente. Non è pertanto ravvisabile una responsabilità amministrativa allorché la prova del rapporto causale e dell’elemento soggettivo resti carente.

Il Fatto

La Procura regionale del Lazio ha convenuto in giudizio due medici in rapporto di servizio con l’Azienda USL di Rieti, chiedendone la condanna parziaria – 75% a carico del primo e 25% a carico della seconda – al pagamento, in favore dell’Azienda, di complessivi euro 1.881.662,02, oltre rivalutazione, a titolo di danno patrimoniale indiretto.

La pretesa risarcitoria si fondava sugli esborsi sostenuti dall’Azienda in esecuzione di sentenze penali e civili che avevano ricondotto a colpa medica dei convenuti la morte di una paziente, deceduta dopo un taglio cesareo per una grave emorragia post partum non tempestivamente fronteggiata con isterectomia. I convenuti si sono costituiti, eccependo in via preliminare la sospensione ex art. 106 c.g.c., la prescrizione e l’improcedibilità per assenza di danno definitivamente accertato, e nel merito l’insussistenza del nesso causale e della colpa grave, anche per l’intervento di un fattore causale alternativo rappresentato dalla sepsi da candida.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge le eccezioni preliminari. Quanto alla sospensione necessaria ex art. 106, comma 1, c.g.c., richiamando la giurisprudenza delle Sezioni riunite contabili, si esclude che la pendenza del giudizio penale e di quelli civili integri un rapporto di pregiudizialità giuridica, essendo sufficiente la cognizione incidentale delle questioni pregiudiziali.

L’eccezione di prescrizione è infondata: nel danno erariale indiretto il termine decorre dal pagamento ai terzi danneggiati, non dal compimento della condotta. Le provvisionali risalgono al 24.07.2014 e i pagamenti definitivi al 24.05.2019 e 21.10.2019; la costituzione in mora del 26.03.2015 e quella del 21.11.2019, seguite dall’invito a dedurre del 17.11.2023, hanno interrotto il termine. Il termine settennale ex art. 66 c.g.c. non si applica ai fatti del 2008, per la disciplina transitoria dell’Allegato 3.

Anche l’improcedibilità per assenza di giudicato civile è respinta: condizione di procedibilità è il perfezionamento del danno mediante pagamento, non il passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

Nel merito, il Collegio ritiene il danno effettivamente pari a euro 1.881.662,02, comprensivo delle spese legali e di CTU. Manca però la prova del nesso causale. I fatti accertati sono la morte della paziente, l’emorragia post partum e l’omessa isterectomia; controverso resta se il decesso sia riconducibile alle condotte dei sanitari o alla sepsi da candida.

La tesi attorea poggia sulla sentenza penale di appello dichiarativa della prescrizione, che avrebbe implicitamente escluso cause di proscioglimento ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen. Tale impostazione non convince: la Corte di cassazione ha cassato quella sentenza proprio per l’omessa corretta valutazione delle cause esimenti. Il vulnus dell’iter argomentativo affligge l’intera sentenza, riverberandosi anche sul convenuto non ricorrente.

Era pertanto onere del requirente contabile allegare specificamente le ragioni del rapporto causale, senza dedurlo dalla sola assenza di cause di giustificazione. Nulla è stato contestato quanto alle linee guida conservative che sconsigliavano l’immediata asportazione dell’utero. La domanda va quindi rigettata per omessa dimostrazione del nesso causale e della colpa grave, con riconoscimento delle competenze legali ai convenuti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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