Nessun conto giudiziale per il consegnatario di beni immobili comunali (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 296 del 18.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni immobili degli enti locali non è agente contabile per debito di custodia e, pertanto, non è tenuto alla resa del conto giudiziale davanti alla Corte dei conti. La disciplina di contabilità di Stato (in particolare il d.P.R. n. 254/2002) assume valenza generale e si applica anche ai consegnatari degli enti locali, distinguendo gli agenti contabili per debito di custodia, obbligati al conto giudiziale, dagli agenti amministrativi per debito di vigilanza, tenuti solo al conto amministrativo. La figura del consegnatario presuppone un debito di “materie” o “generi” esclusivamente mobili, con esistenze iniziali e rimanenze finali e obbligo restitutorio, risultando incompatibile con la gestione di beni immobili. Ne deriva l’improcedibilità del giudizio di conto per mancanza dell’oggetto.
Il Fatto
Il giudizio di conto ha ad oggetto la posizione di un agente contabile, indicato come consegnatario dei beni mobili e immobili di un Comune, per l’esercizio 2021. Il conto giudiziale riporta l’elenco della generalità dei beni iscritti in inventario, per i quali il consegnatario non avrebbe un debito di custodia, ma un mero obbligo di vigilanza.
Il Magistrato relatore, nella relazione di deferimento, ha prospettato che in presenza di beni per i quali l’agente abbia solo debito di vigilanza non possa riconoscersi all’atto presentato la natura di conto giudiziale, concludendo per l’improcedibilità. Anche la Procura regionale ha chiesto la declaratoria di improcedibilità e la restituzione degli atti all’Amministrazione. La questione preliminare attiene alla perimetrazione della categoria degli agenti contabili consegnatari di beni e all’inclusione in essa dei consegnatari di beni immobili.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 178 del r.d. n. 827/1924, che ricomprende tra gli agenti contabili i consegnatari di generi, oggetti e materie appartenenti allo Stato. Il medesimo regolamento prevede che gli oggetti mobili siano dati in consegna ad agenti responsabili (art. 22) e che i consegnatari dei beni mobili siano sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, alla quale devono rendere il conto giudiziale (art. 32).
Il passaggio decisivo è rappresentato dall’art. 6, comma 1, del d.P.R. n. 254/2002, secondo cui gli agenti che ricevono in consegna i beni mobili dello Stato, in relazione alle modalità di gestione e rendicontazione, assumono la veste di agenti amministrativi per debito di vigilanza o di agenti contabili per debito di custodia. Solo i secondi sono obbligati alla resa del conto giudiziale (artt. 11 e 23), mentre i primi non vi sono tenuti (art. 12).
La Corte richiama la Sezione II d’Appello n. 963 dell’11 dicembre 2017, che ha affermato l’applicabilità del d.P.R. n. 254/2002 anche ai consegnatari degli enti locali, tracciando lo spartiacque tra consegnatari per debito di custodia e consegnatari per debito di vigilanza. Su tali basi l’art. 93 T.U.E.L., che non precisa se l’obbligo riguardi beni mobili o immobili, va letto in chiave sistematica, senza che le divergenze lessicali rispetto alla contabilità di Stato autorizzino nozioni distinte.
Il Collegio osserva che la figura del consegnatario si caratterizza per un debito di materie o generi esclusivamente mobili, afferente a gestioni di cassa o magazzino, con esistenze iniziali e rimanenze finali e obbligo restitutorio. Il concetto di debito di custodia presuppone la presa in carico e lo scarico dei beni, risultando incompatibile con la gestione di beni immobili, come ribadito dalla giurisprudenza contabile richiamata.
Nel caso concreto il conto contiene una elencazione generale dei beni iscritti in inventario, tra i quali non sono univocamente individuabili beni mobili riferibili a una gestione di magazzino, per i quali possa configurarsi un debito di custodia. Il convenuto è quindi qualificabile come semplice agente amministrativo, non soggetto all’obbligo di resa del conto giudiziale: il giudizio è improcedibile per mancanza dell’oggetto. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, stante la pronuncia in rito e l’assenza di costituzione.
Nota della Redazione
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