Citazione contabile tardiva inammissibile dopo la prima notifica dell’invito a dedurre (Corte dei Conti Sez. II App. n. 43 del 03.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La notifica dell’invito a dedurre eseguita dall’ufficiale giudiziario a mani proprie del destinatario è validamente perfezionata anche quando la relata non venga restituita al notificante, poiché lo smarrimento o la mancata trasmissione della prova documentale non incidono sull’esistenza dell’atto. In presenza di una relata munita di fede privilegiata, la notifica è inesistente solo in caso di totale mancanza materiale dell’atto o di assenza degli elementi costitutivi essenziali, non essendo contestabile con la sola allegazione del mancato rientro della relazione. Ne deriva che, ai fini del termine perentorio di centoventi giorni per il deposito dell’atto di citazione, il dies a quo coincide con la prima notifica validamente eseguita e non con la seconda, richiesta dalla Procura solo per il mancato ricevimento della relata. La rinnovazione della notifica di un atto identico è legittima solo in presenza di un primo procedimento non valido, sicché la citazione depositata oltre il termine decorrente dalla prima notifica è inammissibile, senza che l’errore del notificante possa allungare i termini a danno del destinatario incolpevole.

Il Fatto

La vicenda trae origine da un invito a dedurre emesso dalla Procura regionale nei confronti, tra gli altri, di un consigliere delegato di una società di gestione e della stessa società, per un presunto danno erariale connesso all’accesso indebito a risorse pubbliche regionali. L’invito, identico per contenuto, veniva notificato una prima volta al professionista il 16 aprile 2022 e, successivamente, il 7 giugno 2022. L’atto di citazione era depositato il 16 dicembre 2022.

Il giudice di primo grado aveva rigettato l’eccezione di inammissibilità, ritenendo perfezionatasi la sola notifica di giugno e tempestivo il deposito. Gli appellanti contestavano tale conclusione, sostenendo che il termine dovesse decorrere dalla prima notifica di aprile, con conseguente tardività dell’azione.

La Motivazione della Corte

La Sezione affronta in via prioritaria l’eccezione di inammissibilità dell’atto di citazione per superamento del termine di centoventi giorni posto dall’art. 67, comma 5, c.g.c. Rileva che, essendo l’invito emesso contestualmente verso più soggetti, il termine decorre dal perfezionamento della notificazione per l’ultimo invitato, ai sensi dell’art. 67, comma 6, c.g.c.

Il Collegio esclude che la notifica di aprile sia inesistente. L’inesistenza è configurabile solo in caso di totale mancanza materiale dell’atto o di attività priva degli elementi costitutivi essenziali. Nella specie esiste una relata con fede privilegiata che indica la data, l’identità del consegnatario e le modalità della consegna. Solo una querela di falso, non proposta, avrebbe potuto condurre a una diversa conclusione.

La Corte aggiunge che la notifica, avendo raggiunto il suo scopo, non può essere ritenuta nulla: il destinatario ha esercitato pienamente il diritto di difesa, presentando accesso al fascicolo e deduzioni. Irrilevante è che la consegna sia avvenuta nella sola qualità di consigliere delegato, per l’unicità della persona sul piano processuale.

Quanto al mancato rientro della relata, si osserva che lo smarrimento della prova non rende la notifica invalida e che il conforme duplicato può sostituire l’originale. Il notificante, inoltre, è gravato di uno specifico onere di diligenza per assicurare il ritorno degli atti in tempo utile.

La rinnovazione della notifica di un atto identico è legittima solo se il primo procedimento non è valido. La Procura, pur disponendo di elementi indiziari univoci e di un margine di tempo non irrisorio, ha invece considerato quale dies a quo la seconda notifica. L’atto di citazione, depositato oltre il termine decorrente dalla prima notifica, è pertanto inammissibile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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