Discarico dell’agente contabile per conto regolare e carenza di relazione di controllo (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 205 del 07.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto, la mancata produzione della relazione dell’organo di controllo interno prevista dall’art. 139, comma 2, c.g.c. non è addebitabile all’agente contabile, ma all’amministrazione, che è tenuta per legge a tale adempimento. Il conto che risulti sostanzialmente regolare quanto a riscossioni e versamenti e non contenga partite attinenti a precedenti gestioni è approvato, con conseguente discarico dell’agente ai sensi dell’art. 149, comma 2, c.g.c. La carenza della relazione di controllo va segnalata all’ente locale, cui spetta conformare l’azione amministrativa ai canoni di legalità e virtuosità.

Il Fatto

Il giudizio di conto ha ad oggetto il rendiconto n. 73367 reso dall’agente contabile della riscossione interna di un Comune per il periodo 1.01.2020 – 30.09.2020, relativo agli introiti per carte di identità elettroniche. Si tratta dell’ultima gestione dell’agente, circostanza che ha giustificato l’iscrizione a ruolo di udienza ai sensi dell’art. 147, comma 3, lett. b), c.g.c.

Il magistrato istruttore, con relazione di irregolarità, aveva segnalato due profili: la sottoscrizione e il visto di regolarità in capo al medesimo soggetto, in violazione del principio di alterità tra controllore e controllato; e la mancata produzione della relazione dell’organo di controllo interno. L’amministrazione comunale ha depositato deduzioni difensive e documentazione; l’agente contabile non è comparso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha disposto il discarico dell’agente contabile ai sensi dell’art. 149, comma 2, c.g.c., non ravvisando irregolarità del conto rilevanti sotto il profilo della corretta gestione contabile. Il conto risulta sottoscritto, oltre che dall’agente, anche dal Responsabile del Servizio Finanziario, e la parificazione è stata approvata con deliberazione della Giunta comunale.

La Corte ha valorizzato la stessa prospettazione del magistrato istruttore: il conto è sostanzialmente regolare quanto a riscossioni e versamenti a fine gestione e non emergono partite attinenti a precedenti gestioni del medesimo agente. Su questo punto il Collegio ha ritenuto insussistenti i profili di irregolarità contestati.

Quanto alla relazione dell’organo di controllo interno, la Corte ha rilevato che essa non risulta prodotta, ma ha escluso che tale carenza possa essere addebitata all’agente contabile. L’adempimento grava sull’amministrazione, tenuta per legge a porlo in essere. Il rilievo è quindi ricondotto alla responsabilità dell’ente e non incide sulla posizione dell’agente.

Sul contenuto della relazione, il Collegio ha richiamato l’Ordinanza di questa Sezione n. 15 del 2023, secondo cui la stessa dovrebbe preferibilmente dare conto dell’attività di verifica svolta: regolarità formale del conto, corrispondenza della documentazione giustificativa con le scritture contabili dell’ente, tipologia di entrate e uscite e versamenti in tesoreria, nonché ogni evenienza che possa aver alterato l’assetto contabile.

In conclusione, il conto è stato approvato e l’agente contabile discaricato, con demandata agli organi responsabili dell’ente locale del puntuale adempimento degli obblighi di legge. Nulla per le spese, non essendosi l’agente avvalso di un difensore.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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