Revocazione contabile: documento formatosi dopo la sentenza è inammissibile (Corte dei Conti Sez. II App. n. 249 del 22.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La revocazione di cui all’art. 202, comma 1, lett. d), c.g.c. presuppone il rinvenimento, dopo la sentenza impugnata, di uno o più documenti decisivi ad essa preesistenti, che la parte non abbia potuto produrre per causa di forza maggiore o per fatto dell’avversario. Non è pertanto ammissibile il ricorso fondato su atti o provvedimenti formatisi successivamente alla pubblicazione della decisione revocanda, ivi compresa la sentenza penale passata in giudicato. L’ipotesi revocatoria di cui all’art. 202, comma 1, lett. g), c.g.c. richiede che le decisioni in contrasto siano pronunciate da giudici appartenenti alla medesima giurisdizione, non essendo configurabile alcun ne bis in idem tra giudicato contabile e giudicato penale, in ragione della reciproca autonomia e separatezza dei due plessi giurisdizionali.

Il Fatto

Un consigliere regionale era stato condannato dalla Sezione giurisdizionale regionale al risarcimento del danno erariale, quantificato in oltre un milione di euro, per l’appropriazione indebita di somme erogate al gruppo consiliare di appartenenza. La condanna era stata confermata in appello con sentenza depositata nel 2019.

Dopo il formarsi del giudicato penale, che aveva rideterminato in misura inferiore il profitto del reato rispetto alla originaria contestazione, il condannato ha proposto ricorso per revocazione avverso la sentenza contabile, deducendo l’errore di fatto risultante dagli atti, l’inesatta percezione dei fatti e il contrasto tra giudicati. La Procura generale ha eccepito l’inammissibilità sotto plurimi profili.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile per una pluralità di ragioni. Anzitutto, con riferimento ai motivi proposti in via concorrente o alternativa ai sensi delle lett. f) e g) dell’art. 202 c.g.c., la proposizione è avvenuta oltre i termini perentori dell’art. 178 c.g.c.: non essendovi prova della notificazione della sentenza di primo grado, trova applicazione il termine lungo di un anno dalla pubblicazione, ampiamente spirato.

Nel merito, quanto alla lett. d), la Corte richiama la giurisprudenza contabile e di legittimità secondo cui l’ipotesi presuppone il rinvenimento di un documento preesistente alla sentenza revocanda, non potendo trovare spazio il documento formatosi dopo la decisione. Il termine “rinvenire” implica necessariamente la preesistenza, e anche l’impedimento alla produzione tempestiva richiede che il documento sia venuto ad esistenza prima della decisione impugnata.

La Corte aggiunge, a fini di completezza, che difetterebbe comunque il connotato di decisività: il documento invocato attiene al conteggio delle sole somme prelevate in contanti e riversate sui conti del ricorrente, mentre la condanna contabile comprendeva anche altri flussi finanziari rimasti estranei alla contestazione penale.

Quanto alla lett. f), il errore di fatto revocatorio deve consistere in una svista materiale, oggettivamente e immediatamente rilevabile, non vertendosi altrimenti in errore di giudizio. Nella specie nessuna svista è ravvisabile, poiché il giudice non ha omesso di considerare fatti già acquisiti, ma si è pronunciato su documenti non ancora venuti ad esistenza.

Infine, sulla lett. g), la Corte ribadisce che il contrasto tra giudicati rileva solo quando le decisioni siano pronunciate da giudici appartenenti alla medesima giurisdizione. Il giudicato penale e quello contabile operano in ambiti separati e autonomi, sicché nessun ne bis in idem è configurabile. La Corte esclude inoltre che l’art. 651 c.p.p. possa spiegare efficacia, poiché il giudizio contabile si era concluso in epoca antecedente al formarsi del giudicato penale. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese del grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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