Danno erariale da peculato del consigliere regionale e danno all’immagine (Corte dei Conti Sez. giur. Molise n. 13 del 25.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza penale irrevocabile di condanna per peculato accerta ex art. 651 c.p.p. la condotta appropriativa del consigliere regionale e vincola il giudice contabile quanto all’accertamento del fatto. Ne deriva la responsabilità amministrativa per danno erariale, in rapporto di servizio con l’amministrazione danneggiata, per l’illecito comportamento doloso. Il danno patrimoniale è quantificato nell’importo delle erogazioni pubbliche risultate non giustificate, al netto delle restituzioni spontanee. Il danno all’immagine è configurabile per i delitti del capo I del titolo II del libro II del cod. pen., ai sensi dell’art. 17, comma 30-ter, del d.l. n. 78/2009, e va liquidato equitativamente in relazione alla natura e gravità del fatto, alla qualità del soggetto e alla risonanza mediatica.
Il Fatto
La Procura regionale della Corte dei conti per il Molise ha citato un consigliere regionale, già capogruppo di un gruppo consiliare, chiedendo la condanna al pagamento in favore della Regione della somma complessiva di euro 45.210,22, oltre rivalutazione, interessi e spese. L’azione traeva origine dalla richiesta di rinvio a giudizio della Procura della Repubblica e dalle successive pronunce penali.
Il Tribunale aveva condannato il convenuto per peculato continuato, riconoscendo il risarcimento alle parti civili con rinvio della quantificazione. La Corte d’Appello, confermando l’impianto, aveva dichiarato il non doversi procedere per prescrizione per le condotte antecedenti a una certa data, rideterminando le pene. La sentenza era divenuta irrevocabile. La Procura contabile ha quindi contestato il danno patrimoniale per le erogazioni non giustificate e il danno all’immagine.
La Motivazione della Corte
Il convenuto, regolarmente citato e non costituito, è dichiarato contumace. La domanda attorea è accolta. La Corte muove dall’intervenuta definitiva condanna penale per peculato e ne trae l’accertamento della condotta appropriativa ex art. 651 c.p.p., ritenendola dimostrata per tutte le spese contestate dalle indagini penali, supportate da consulenza tecnica.
Il danno patrimoniale è quantificato nell’importo totale delle erogazioni risultate non giustificate, pari a euro 43.210,22. Tale somma, parte delle erogazioni del bilancio regionale per il funzionamento del gruppo negli anni di riferimento, costituisce evidente pregiudizio per la Regione, di cui il convenuto, in rapporto di servizio con l’amministrazione danneggiata, deve rispondere per il suo illecito comportamento doloso.
Il Collegio valorizza, tra le spese illegittime, quella alberghiera esaminata dalla sentenza penale di primo grado, richiamandone la motivazione: i pernottamenti esulavano palesemente dalle finalità istituzionali del gruppo consiliare, non essendovi prova di utilità e coerenza con l’attività del gruppo. Dalle indagini emergeva che i clienti dell’albergo erano un legale e i suoi assistenti che avevano difeso il convenuto in un procedimento dinanzi alla stessa Corte dei conti.
Dal danno è detratta la somma di euro 3.000,00 oggetto di restituzione, con determinazione in euro 40.210,22. Anche il danno all’immagine è ritenuto sussistente: il reato di peculato accertato con sentenza definitiva rientra tra i delitti previsti dal capo I del titolo II del libro II del cod. pen., ai sensi dell’art. 17, comma 30-ter, del d.l. n. 78/2009, ed è eloquente il disdoro patito dall’amministrazione per il risalto dell’attività illecita negli articoli depositati.
Tenuto conto della natura e gravità dell’attività delittuosa, della qualità del soggetto coinvolto e della risonanza della vicenda, il danno all’immagine è determinato equitativamente in euro 5.000,00. Il convenuto è quindi condannato al pagamento complessivo di euro 45.210,22, con rivalutazione per le illegittime spese e per il danno all’immagine, e interessi legali dalla data di deposito fino al soddisfo. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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