Danno erariale da compensi eccedenti e condanna al netto delle ritenute (Corte dei Conti Sez. giur. Molise n. 17 del 22.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il dirigente o responsabile di servizio che, in conflitto di interessi, liquida a sé stesso e ad altri dipendenti compensi eccedenti rispetto all’assetto contrattuale fissato nei provvedimenti di incarico risponde a titolo di dolo, per la consapevole difformità tra la qualificazione data ai rapporti e quella stabilita dall’ente. Il danno erariale va tuttavia commisurato all’effettivo depauamento patrimoniale dell’ente: ove non sia provato il versamento delle ritenute fiscali e contributive, la condanna si parametra agli emolumenti netti concretamente erogati. La retribuzione di posizione del dipendente utilizzato a tempo parziale presso altro ente o unione va riproporzionata alla ridotta prestazione, ai sensi dell’art. 17, comma 6, C.C.N.L. 2016-2018 comparto EE.LL. Resta esclusa la retribuzione di risultato quando l’ente non abbia predeterminato gli obiettivi né attestato il loro raggiungimento.

Il Fatto

La Procura regionale conveniva in giudizio tre dipendenti dell’Unione dei Comuni del Medio Sannio, chiedendo la condanna al pagamento di euro 34.956,29 a titolo di danno patrimoniale derivante dalla illegittima corresponsione e percezione di emolumenti. L’ente era stato commissariato nel 2017 e il commissario aveva provveduto direttamente alle assunzioni, con contratti a tempo parziale di sei ore settimanali.

Il convenuto, già dipendente presso altro Comune, aveva ricevuto l’incarico di responsabile del servizio finanziario ed era l’autore delle distinte di liquidazione dei compensi, compresi i propri. La Procura contestava il dolo per lui e la colpa grave per gli altri due, le cui posizioni erano definite con sentenza parziale di rigetto. Il giudizio proseguiva nei confronti del solo responsabile finanziario.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla constatazione che la ricostruzione aritmetica dei maggiori esborsi è stata resa difficoltosa dalla inesatta esecuzione degli adempimenti di legge in materia di lavoro dipendente: omesse comunicazioni obbligatorie di assunzione e proroga, mancata denuncia contributiva, nessuna trasmissione delle certificazioni uniche. Di tali irregolarità la Corte individua la causa nella condotta del convenuto, che ha gestito le formalità di erogazione su una qualificazione contrattuale consapevolmente difforme dalle determine commissariali, sulle quali egli stesso aveva espresso il visto di regolarità e una delle quali lo riguardava personalmente.

Le determinazioni stabilivano rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale, mentre mandati e distinte facevano riferimento a collaborazioni coordinate e continuative. Da qui la qualificazione in termini di dolo: il maggior esborso derivante dall’omesso proporzionamento dei compensi è conseguenza di anomalie addebitabili a una condotta orientata al mancato rispetto dell’assetto contrattuale.

Quanto alla quantificazione, la Corte ritiene tecnicamente attendibile la consulenza dell’Istituto previdenziale, motivata e ancorata a riferimenti contrattuali non contestabili. Respinge le doglianze difensive sull’asserita indeterminatezza: la mancata specificazione delle voci è essa stessa riconducibile alla responsabilità del convenuto e, in ogni caso, il dettaglio rilevante riguarda gli importi legittimamente erogabili.

Il Collegio approva l’esclusione della retribuzione di risultato, non risultando predeterminati gli obiettivi né attestato il raggiungimento. Sull’indennità di posizione, richiama l’art. 17, comma 6, C.C.N.L. 2016-2018: nel caso di utilizzo a tempo parziale presso unione di comuni, l’ente corrisponde le retribuzioni con riproporzionamento alla ridotta prestazione. Non esiste, allo stato, un parametro normativo sul salario minimo.

La differenza tra retribuzioni nette erogate e importo spettante è pari a euro 26.183,89. Poiché Agenzia delle entrate e Inps hanno chiarito che gli oneri fiscali e contributivi non risultano assolti, manca la prova che quelle somme siano uscite dalle casse dell’ente: la condanna va quindi parametrata al netto, con esclusione delle conseguenze di eventuali procedimenti sanzionatori presso i predetti Istituti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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