Pensione di inabilità per cessazione dal servizio per infermità (Corte dei Conti Sez. III App. n. 105 del 07.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La pensione di inabilità disciplinata dall’art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995 presuppone, quale requisito indefettibile, che la cessazione dal servizio sia avvenuta per infermità non dipendenti da causa di servizio. Tale nesso causale non può essere desunto dal solo stato invalidante sopravvenuto o coesistente al momento della cessazione, quando il rapporto di lavoro sia cessato per una causa diversa, quale il licenziamento collettivo per giustificato motivo oggettivo. Il requisito è ribadito dall’art. 2, comma 1, lett. b), del d.m. Tesoro n. 187/1997 e dall’art. 4, comma 2, del medesimo regolamento, che impone all’amministrazione di respingere la domanda senza disporre l’accertamento sanitario in assenza del requisito di risoluzione del rapporto per infermità.

Il Fatto

Con la sentenza n. 866/2021, la Sezione giurisdizionale regionale in composizione monocratica della Corte dei conti per il Lazio ha respinto il ricorso con cui un lavoratore aveva chiesto il riconoscimento del diritto al trattamento pensionistico di inabilità ai sensi dell’art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995. Il giudice di prime cure aveva rilevato che la risoluzione del rapporto di lavoro con l’ente di appartenenza non era intervenuta per infermità non dipendenti da causa di servizio, requisito espressamente richiesto dalla norma e dal regolamento attuativo.

Il lavoratore ha proposto appello, deducendo la violazione e falsa applicazione della medesima disposizione. Egli sostiene che, al momento della cessazione dell’attività lavorativa, avvenuta per licenziamento collettivo per giustificato motivo oggettivo, versasse già in condizione di assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, e che tale stato invalidante dovesse considerarsi la sostanziale causa della cessazione. L’istituto previdenziale appellato ha chiesto dichiararsi l’appello inammissibile o comunque respingerlo.

La Motivazione della Corte

La Corte dei conti in sede d’appello rigetta il gravame. Il Collegio muove dalla lettura dell’art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995, che perimetra il proprio ambito applicativo ai soggetti cessati dal servizio per infermità non dipendenti da causa di servizio. Il giudice di prime cure, conformemente alla giurisprudenza maggioritaria della stessa Corte, ha fatto corretta applicazione del criterio ermeneutico di cui all’art. 12 delle disposizioni preliminari al codice civile, accertando che la vicenda non era sussumibile nella fattispecie normativa.

Il requisito è ribadito dall’art. 2, comma 1, lett. b), del d.m. Tesoro n. 187/1997, che richiede la risoluzione del rapporto per infermità non dipendenti da causa di servizio, e dall’art. 4, comma 2, del medesimo regolamento, che impone all’amministrazione di respingere la domanda senza disporre l’accertamento sanitario in assenza di tale requisito. L’indefettibilità della condizione assume carattere risolutivo del grado di giudizio.

Il Collegio esamina poi il richiamo dell’appellante alla giurisprudenza contabile ritenuta favorevole, ritenendolo non pertinente. Negli arresti citati, gli interessati avevano presentato la domanda di pensione prima della risoluzione volontaria del rapporto, mettendo il datore di lavoro nelle condizioni di conoscere, anteriormente alle dimissioni, lo stato di infermità che avrebbe comunque condotto alla cessazione. Anche negli altri casi richiamati il datore di lavoro era a conoscenza dello stato inabilitante prima della risoluzione unilaterale del rapporto.

Nel caso di specie, invece, la risoluzione è avvenuta per licenziamento collettivo per giustificato motivo oggettivo, la domanda di pensione è stata presentata oltre un anno dopo la cessazione, e gli accertamenti sanitari e i certificati attestanti lo stato invalidante sono stati rilasciati successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro. Difetta, pertanto, il nesso causale tra infermità e cessazione del servizio richiesto dalla norma. L’appello è quindi infondato e va respinto, con conferma integrale della sentenza impugnata. Le spese di lite sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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