Resa del conto esclusa per beni in mero debito di vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 134 del 19.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di resa del conto giudiziale, anche nell’ambito degli Enti locali ai cui dipendenti si applica il d.P.R. n. 254/2002, presuppone l’identificazione soggettiva e oggettiva di un effettivo debito di custodia. Lo spartiacque tra il consegnatario qualificabile agente contabile, obbligato alla resa, e il consegnatario per debito di vigilanza, qualificabile agente amministrativo e non obbligato, risiede nella gestione tipicamente di “cassa” o di “magazzino”, con esistenze iniziali e rimanenze finali, idonea a configurare un obbligo restitutorio. I beni eterogenei assegnati in uso alle diverse articolazioni dell’Ente, da utilizzare in modo durevole e riconducibili allo stato patrimoniale, sono assoggettati a mero debito di vigilanza e restano esclusi dall’obbligo di resa. Ne discende l’improcedibilità del giudizio di conto e la restituzione degli atti all’Amministrazione.
Il Fatto
Un dipendente di un Ente locale presentava il conto giudiziale relativo a beni mobili di pertinenza dell’Ente, con riferimento all’esercizio finanziario 2020, in qualità di consegnatario. Nella relazione istruttoria il magistrato dubitava della qualificazione del rapporto come debito di custodia, ravvisandovi piuttosto un debito di vigilanza.
La Procura regionale, con conclusioni depositate il 24.10.2024, chiedeva la declaratoria di improcedibilità del giudizio e la restituzione degli atti all’Amministrazione. All’udienza il relatore esponeva il contenuto della relazione di deferimento e il Pubblico Ministero concordava, instando negli stessi termini.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione della gestione oggetto del conto. La stessa non riguarda beni o materie per i quali il consegnatario abbia debito di custodia: si tratta di un conto meramente riepilogativo e ricognitivo, riferito a beni eterogenei di natura diversa, anche a carattere durevole, in uso presso le articolazioni dell’Ente e riconducibili allo stato patrimoniale.
Da qui l’individuazione del criterio distintivo. L’elemento tassativo e ineludibile che separa il consegnatario per debito di custodia, qualificabile agente contabile e obbligato alla resa, dal consegnatario per debito di vigilanza, qualificabile agente amministrativo e non obbligato, è identificato esclusivamente nella gestione tipicamente di “cassa” o di “magazzino”, con esistenze iniziali e rimanenze finali. Solo tale gestione determina movimenti in carico e scarico che comportano incrementi o decrementi degli oggetti ricevuti in consegna, configurando un obbligo restitutorio dei beni o delle materie in deposito.
Ne deriva che l’obbligo di resa non può prescindere dall’accertamento di un effettivo debito di custodia, che grava soltanto sul consegnatario preposto a un vero e proprio deposito o magazzino, ubicato in locali previamente identificati dall’Ente e alimentato dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative delle varie articolazioni. Il Collegio richiama sul punto la giurisprudenza contabile consolidata: Sezione Giurisdizionale Centrale n. 963 del 2017, Sezione Giurisdizionale Veneto n. 105 del 2017, Sezione Giurisdizionale Abruzzo n. 60 del 2017.
La posizione del consegnatario per debito di vigilanza, estraneo all’obbligo di resa, si configura invece in capo ai dipendenti in servizio presso ciascuna articolazione funzionale, gravati della mera sorveglianza sul corretto utilizzo dei beni dati in uso ai fruitori e della gestione delle scorte operative assegnate all’Ufficio. Nella fattispecie difettano la natura dei beni, eterogenei e durevoli, e la tipica gestione di cassa o magazzino: il conto si risolve in una mera elencazione ricognitiva dello stato patrimoniale. Il Collegio dichiara pertanto improcedibile il giudizio e dispone la restituzione del conto all’Amministrazione.
Nota della Redazione
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