Corruzione e danno all’immagine: il duplum non richiede il clamor fori (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 102 del 24.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza penale irrevocabile di condanna, emessa a seguito di giudizio abbreviato, è utilizzabile nel giudizio di responsabilità amministrativa davanti alla Corte dei conti ai sensi dell’art. 651, comma 2, c.p.p., con efficacia di giudicato quanto all’accertamento dei fatti e della loro illiceità penale. Ne consegue che il convenuto non può rimettere in discussione la ricostruzione fattuale cristallizzata in sede penale. La condotta corruttiva di un militare della Guardia di finanza nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria è di per sé idonea, secondo l’id quod plerumque accidit, a ledere l’immagine e il prestigio dell’Amministrazione di appartenenza, senza che occorra la prova di uno specifico clamor fori. La quantificazione del danno all’immagine, ai sensi dell’art. 1, comma 1-sexies, legge n. 20/1994, avviene applicando il criterio presuntivo del doppio dell’utilità illecita percepita, salvo elementi che giustifichino uno scostamento in aumento o in diminuzione.
Il Fatto
La Procura regionale della Corte dei conti conveniva in giudizio un ex Maresciallo Aiutante della Guardia di finanza, già in servizio presso la Compagnia di Gorgonzola, per sentirne accertare la responsabilità amministrativa per il danno all’immagine arrecato all’Amministrazione di appartenenza. L’azione traeva origine da un accordo corruttivo con un soggetto indagato per frodi fiscali, in cambio del quale il militare avrebbe ricevuto complessivamente euro 50.000, ridimensionando il coinvolgimento dell’indagato, omettendo la segnalazione di elementi probatori e alterando atti di polizia giudiziaria. Il procedimento penale si era concluso con sentenza irrevocabile di condanna per corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio e favoreggiamento personale aggravato. La Procura contabile quantificava il danno in euro 100.000, pari al doppio dell’utilità illecita percepita. Il convenuto contestava la domanda, eccependo l’insussistenza del danno, l’inattendibilità delle dichiarazioni del corruttore e l’arbitrarietà della quantificazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente ritenuto sussistenti i presupposti di proponibilità dell’azione, rilevando come la riforma di cui al d.lgs. n. 150/2022 non introduca profili di novità per i giudizi promossi a seguito di sentenza irrevocabile emessa all’esito di giudizio abbreviato. Ha quindi richiamato la recente pronuncia delle Sezioni riunite n. 3/2026, cui ha dichiarato di aderire in ossequio all’art. 17 disp. att. c.g.c..
Nel merito, il Collegio ha accolto integralmente la domanda, rilevando che le sentenze penali di condanna passate in giudicato, ai sensi dell’art. 651, comma 2, c.p.p., cristallizzano la ricostruzione degli eventi nel giudizio di responsabilità amministrativa. Le eccezioni difensive volte a rimettere in discussione l’accertamento penale sono state pertanto giudicate pretestuose e manifestamente infondate, anche perché già confutate dal giudice dell’appello penale.
Quanto alla sussistenza del danno all’immagine, la Corte ha osservato che la condotta corruttiva di un militare della Guardia di finanza, preposta istituzionalmente alla tutela della legalità, è di per sé idonea a determinare una grave compromissione della fiducia dei cittadini nell’Amministrazione. La lesione del prestigio discende direttamente dalla immedesimazione organica tra agente ed ente di appartenenza, sicché la prova del clamor fori non costituisce requisito necessario per la risarcibilità del danno.
Sulla quantificazione, il Collegio ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui il danno all’immagine va determinato in via equitativa applicando il criterio presuntivo del duplum dell’utilità illecita percepita, ai sensi dell’art. 1, comma 1-sexies, legge n. 20/1994, salvo elementi che giustifichino uno scostamento. Accertata in sede penale la percezione di euro 50.000, ha ritenuto congrua la quantificazione in euro 100.000, oltre rivalutazione dalla data di irrevocabilità della sentenza penale e interessi dalla pubblicazione della decisione. Ha infine individuato l’Amministrazione danneggiata nella Guardia di finanza, precisando che l’omessa indicazione nell’atto di citazione non determina nullità, purché desumibile dal contesto argomentativo dell’atto.
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Nota della Redazione
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