Non configurabile l’obbligo di resa del conto per i beni non custoditi (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 168 del 26.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Non è configurabile alcun obbligo di resa del conto giudiziale in capo all’agente contabile con riguardo ai beni mobili e alle materie per i quali non sussista un debito di custodia. Il conto del consegnatario di beni, infatti, presuppone una relazione di custodia che trova il proprio fondamento negli artt. 29 e ss. del Regolamento di contabilità generale (R.D. n. 827/1924), applicabile agli enti locali per il richiamo dell’art. 93 TUEL. Ove tale presupposto difetti, il giudizio contabile deve essere dichiarato improcedibile, con conseguente restituzione degli atti all’ente locale interessato. La pronuncia in rito non comporta condanna alle spese.
Il Fatto
La vicenda riguarda un conto giudiziale qualificato come conto del consegnatario, riferito alla gestione del patrimonio di un ente locale e reso da un agente contabile per l’esercizio finanziario 2021. Il prospetto depositato ricalcava il Modello 24 allegato al d.P.R. n. 194/1996, ossia il modello contabile previsto per la gestione dei consegnatari di beni degli enti territoriali.
La Procura regionale, preso atto delle risultanze istruttorie, ha concluso chiedendo la dichiarazione di improcedibilità del conto. La Sezione è stata quindi chiamata a verificare se, nella specie, sussistessero i presupposti per la resa del conto giudiziale e, dunque, per l’instaurazione del relativo giudizio di responsabilità contabile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione formale del documento. Il conto in esame è un conto del consegnatario, che consiste in un prospetto modellato sul Modello 24 allegato al d.P.R. n. 194/1996, relativo alla gestione del consegnatario di beni delle province, dei comuni, delle comunità montane, delle unioni di comuni e delle città metropolitane.
La Corte rileva però che la gestione oggetto del conto non riguarda beni mobili o materie per le quali l’agente contabile abbia il debito di custodia previsto dagli artt. 29 e ss. del Regolamento di contabilità generale, applicabile agli enti locali in forza dell’art. 93 TUEL. Manca, dunque, il presupposto sostanziale che giustifica l’obbligo di resa del conto.
Il Collegio dichiara la propria adesione alla pacifica giurisprudenza contabile, espressamente richiamata, secondo cui non è configurabile, con riguardo ai beni privi di tale vincolo, alcun obbligo di resa del conto giudiziale. Le pronunce citate — tra cui questa Sez. n. 217/2018, Sez. Abruzzo nn. 89 e 102/2015, Sez. Toscana nn. 60 e 61/2016, Sez. Friuli-Venezia Giulia n. 17/2014 e Sez. Calabria n. 323/2013 — confermano la ricostruzione seguita dalla Procura regionale.
La conclusione della Procura regionale risulta pertanto conforme all’orientamento consolidato. Da ciò deriva l’improcedibilità del giudizio, cui consegue la restituzione degli atti all’ente locale interessato. In ragione della pronuncia in rito, il Collegio non dispone alcuna condanna alle spese.
Nota della Redazione
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