Controllo piani razionalizzazione TUSP e verifica flussi finanziari e riconciliazione contabile (Corte dei Conti Sez. contr. Emilia-Romagna n. 170 del 23.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo sui piani di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie, delineato dall’art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016, non si esaurisce nell’esame formale delle deliberazioni adottate dall’ente. Esso costituisce un controllo successivo di legittimità che verifica la conformità del piano ai parametri degli artt. 4, 5, 11 e 24 del TUSP. La verifica dei flussi finanziari ex art. 14, c. 5, TUSP e la riconciliazione contabile ex art. 11, c. 6, lett. j), del D. Lgs. n. 118/2011 non sono adempimenti autonomi, ma momenti di un unico sindacato funzionalmente orientato alla tutela dell’equilibrio di bilancio e della sana gestione finanziaria. L’accertamento di non conformità produce un effetto conformativo immediato e un obbligo di autotutela doverosa, potendo condurre, nei casi più gravi, all’annullamento del provvedimento di revisione.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna ha esaminato il piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2023, approvato dal Comune di Forlì con deliberazione consiliare n. 106 del 19 dicembre 2024. Il piano riguarda un perimetro di sei partecipazioni dirette e undici indirette di primo livello, oltre a partecipazioni di secondo livello detenute tramite alcune società.
La verifica si articola su tre direttrici: la legittima detenzione delle partecipazioni, la corretta applicazione delle regole vincolistiche del TUSP e la valutazione dei flussi finanziari tra l’ente e le società partecipate. Queste ultime due direttrici, secondo la Sezione, non possono essere considerate separatamente dal controllo sul piano.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dalla ricostruzione dell’assetto del controllo delineato dagli artt. 20 e 24 TUSP, già chiarito con la propria deliberazione n. 118/2024/VSGO. Il legislatore evoca un controllo successivo di legittimità sui provvedimenti di ricognizione, in cui la Corte verifica la conformità tra il piano approvato, gli atti conseguenti e il parametro legale di riferimento. Quest’ultimo non è costituito soltanto dall’art. 20 TUSP, ma anche dalle disposizioni vincolistiche degli artt. 4, 5, 8 e 11, in un continuum normativo che disegna un nesso inscindibile tra doveri programmatori, obblighi motivazionali e coerenza gestionale.
Il controllo ha natura di controllo di legalità: i parametri prescindono da valutazioni di opportunità o di merito e si concentrano sulla violazione o corretta osservanza di obblighi normativi puntuali. L’esito è dicotomico, conformità o non conformità, e l’atto che lo esprime possiede struttura argomentativa e funzione sostanzialmente decisoria. L’oggetto primario del giudizio non è l’attività societaria né i singoli atti di gestione delle partecipate, ma la correttezza, congruità, completezza e legittimità del piano e degli atti esecutivi che l’ente socio è obbligato ad adottare.
L’accertamento di non conformità non si limita a una constatazione neutra: oltre agli effetti indiretti della pubblicazione e dell’invio agli organi politici e di revisione, esso impone l’obbligo di adottare misure correttive. Nei casi più gravi, ciò comporta la necessità di procedere all’annullamento in autotutela del provvedimento di revisione. Non si tratta di autotutela ordinaria, ma di autotutela doverosa, in cui il potere amministrativo si converte in obbligo funzionale al ripristino della legalità violata, con effetto conformativo immediato.
La Sezione collega questa configurazione alla funzione costituzionale del TUSP, qualificato dalla giurisprudenza costituzionale come normativa di coordinamento della finanza pubblica e di tutela del buon andamento ex art. 97 Cost. I parametri dell’art. 20, c. 2, TUSP rivelano una ratio articolata, che attiene anche all’equilibrio di bilancio sostanziale e alla veridicità contabile: solo su dati attendibili può fondarsi una valutazione razionale circa la sostenibilità delle partecipazioni mantenute e il rispetto del divieto di soccorso finanziario di cui all’art. 14, c. 5, TUSP.
Da qui la conclusione centrale: l’interconnessione tra il controllo sul piano e le verifiche sui flussi finanziari e sulla riconciliazione contabile. Non si tratta di controlli autonomi e giustapposti, ma di momenti di un unico sindacato. Un piano che si fondi su bilanci non riconciliati o su flussi non adeguatamente rappresentati non può considerarsi conforme ai parametri dell’art. 20, c. 2, TUSP, perché manca dell’attendibilità dei dati su cui le scelte di mantenimento o dismissione dovrebbero basarsi. La frammentazione di questi controlli in adempimenti separati ridurrebbe il sindacato a una verifica di mera legittimità formale.
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Nota della Redazione
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