Conto giudiziale inammissibile per il consegnatario di beni assegnati all’ufficio (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 472 del 11.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili già inventariati e assegnati all’ufficio destinatario, per lo svolgimento dell’attività di servizio, è agente amministrativo per debito di vigilanza e non è soggetto all’obbligo di resa del conto giudiziale. L’obbligo della resa del conto presuppone un debito di custodia con gestione di cassa o di magazzino, ravvisabile solo quando i beni si trovino nella materiale disponibilità dell’agente, tenuto ad attività di conservazione. Nemmeno per i beni immobili, o considerati tali agli effetti inventariali, sussiste l’obbligo di custodia, essendo incompatibile con la presa in carico e lo scarico tipici della gestione contabile: il conto eventualmente reso è di natura amministrativa e non giudiziale. Ne consegue l’inammissibilità del giudizio di conto.
Il Fatto
Il giudizio di conto riguarda il rendiconto reso da un consegnatario di beni del Dipartimento di Studi aziendali ed economici di un ateneo campano, per il periodo dall’1 novembre al 31 dicembre 2022, frazione d’anno nella quale ha rivestito l’incarico di direttore del Dipartimento.
Con la Relazione di irregolarità n. 183/2024, il magistrato relatore prospettava l’insussistenza dell’obbligo di resa del conto per beni mobili immessi in uso presso gli uffici e per beni immobili ai fini inventariali — volumi e riviste ricompresi nel catalogo della biblioteca — e l’assenza di prova del regolare passaggio di gestione in corso d’esercizio, essendo il consegnatario subentrato al precedente titolare. Concludeva per l’improcedibilità o l’inammissibilità del conto. La Procura aderiva. L’agente contabile, costituitosi, produceva copia del passaggio di consegna del 2 novembre 2022 e richiamava il regolamento contabile dell’ente.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dall’art. 74 R.D. n. 2440/1923, che impone la resa del conto agli agenti che a qualsiasi titolo abbiano maneggio di denaro o debito di materia, intendendosi per materia i beni e i valori mobiliari inclusi nella parte attiva del conto del patrimonio, con esclusione degli immobili e di quelli considerati tali agli effetti inventariali.
Gli agenti che ricevono in consegna beni mobili si distinguono in agenti contabili per debito di custodia, obbligati alla resa del conto giudiziale, e agenti amministrativi per debito di vigilanza, esclusi da tale obbligo. Il debito di custodia si caratterizza per il maneggio di denaro o materie e, in questo secondo caso, per la gestione di cassa o di magazzino: è l’esigenza di registrare e rendicontare i movimenti della gestione contabile, con il relativo saldo, che impone la presentazione del conto. Il debito di vigilanza attiene invece alla sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso agli utilizzatori e alle scorte operative assegnate all’ufficio.
La Corte enuncia il criterio distintivo: sussiste l’obbligo di custodia quando i beni non sono stati dati in uso a dipendenti o terzi, ma si trovano nella materiale disponibilità dell’incaricato, tenuto ad attività di conservazione; ricorre l’obbligo di vigilanza quando i beni, previamente inventariati, siano messi in uso mediante materiale consegna agli utilizzatori, e quelli di nuova introduzione siano acquistati nei limiti delle esigenze di funzionamento dei singoli uffici.
Applicando il criterio, i beni mobili assegnati all’ufficio destinatario non generano obbligo di resa del conto. Quanto agli immobili, il concetto stesso di debito di custodia, presupponendo presa in carico e scarico, è incompatibile con la loro gestione, cosicché il conto eventualmente reso è di natura amministrativa. Analoga conclusione vale per i volumi e le riviste ricompresi nel catalogo della biblioteca, considerati immobili ai fini inventariali ex art. 7 R.D. n. 827/1924. Il convenuto è dunque qualificabile come agente amministrativo, con conseguente inammissibilità del giudizio.
Resta assorbito il rilievo sull’assenza di prova del passaggio di gestione in corso d’esercizio. Nulla per le spese.
Nota della Redazione
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