Destituzione Polizia penitenziaria richiede status in servizio (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 147 del 12.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di trattamento pensionistico del personale del Corpo di polizia penitenziaria, il limite anagrafico del sessantesimo anno di età, previsto dall’art. 71 del d.lgs. n. 443/1992 e dall’art. 2 del d.lgs. n. 165/1997, presuppone la qualità di personale in servizio. Il dipendente cessato dal servizio per effetto della sanzione disciplinare della destituzione, che non abbia maturato i requisiti pensionistici al momento della cessazione, non può invocare il predetto limite agevolato al successivo compimento del sessantesimo anno di età, non appartenendo più al comparto sicurezza. In tal caso, il diritto alla pensione di vecchiaia sorge al raggiungimento del requisito anagrafico ordinario (sessantasettesimo anno di età), con applicazione degli istituti della finestra mobile e degli incrementi per speranza di vita.
Il Fatto
Un ex Assistente Capo Coordinatore della Polizia penitenziaria, arruolato nel 1990 e cessato dal servizio il 18 giugno 2019 per effetto della sanzione disciplinare della destituzione, presentava domanda di pensione diretta ordinaria di vecchiaia a decorrere dal 1° ottobre 2024, all’atto del compimento del sessantesimo anno di età. L’INPS rigettava l’istanza, ritenendo che il richiedente, non appartenendo più al comparto sicurezza da oltre cinque anni, potesse conseguire il trattamento solo al compimento del sessantasettesimo anno.
Il ricorrente agiva quindi avverso il diniego, sostenendo che il personale destituito conserverebbe il diritto alla pensione di vecchiaia al raggiungimento dei medesimi requisiti anagrafici e contributivi previsti per il personale in servizio, ovvero dei requisiti di anzianità stabiliti dalla disciplina di settore. Il Ministero della Giustizia non si costituiva in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Giudice monocratico dichiara la contumacia del Ministero della Giustizia e passa all’esame del merito, ritenendo il ricorso infondato. Preliminarmente, evidenzia come sia incontestato che il ricorrente, al momento della destituzione, non possedesse i requisiti per il trattamento pensionistico di anzianità o di vecchiaia, avendo compiuto 54 anni e 9 mesi e non avendo raggiunto la massima anzianità contributiva prevista dall’ordinamento.
Il thema decidendum verte sulla possibilità di invocare il requisito anagrafico del sessantesimo anno, maturato circa cinque anni dopo la cessazione, unitamente al requisito contributivo già posseduto. La Corte richiama l’art. 40 del d.lgs. n. 443/1992 (cause di cessazione dal servizio) e l’art. 71 del medesimo decreto (limiti di età), nonché l’art. 1 e l’art. 2 del d.lgs. n. 165/1997, osservando come tutte le disposizioni presuppongano la qualità di “personale in servizio” quale condizione per l’applicazione del collocamento a riposo al sessantesimo anno di età.
Al momento del raggiungimento del predetto limite, il ricorrente non faceva più parte del personale in servizio, sicché non può vantare il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia da quel momento. La previsione di un requisito anagrafico differenziato per il personale delle Forze armate e di polizia risponde, osserva la Corte, all’esigenza di considerare la natura usurante delle funzioni, esigenza che non ricorre per chi, come il ricorrente, non svolge più tali funzioni al compimento dei sessant’anni, anche nell’ipotesi di transito nei ruoli civili.
Il Collegio richiama, quale principio applicabile, quello secondo cui, in caso di cessazione dal servizio per cause diverse dall’infermità, il personale militare soggiace alla regolazione del d.lgs. n. 165/1997, con conseguente necessità del raggiungimento della massima anzianità contributiva, considerati l’aliquota annua di rendimento di cui all’art. 17, comma 1, l. n. 724/1994 e l’abbattimento delle aliquote di cui all’art. 59, comma 1, l. n. 449/1997. Viene inoltre evidenziata l’applicabilità degli incrementi per speranza di vita e del regime della finestra mobile, profili del tutto trascurati dalla domanda del ricorrente, che si rivela pertanto priva di fondamento.
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Nota della Redazione
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