Conto giudiziale inammissibile se gli incassi POS sostituiscono i versamenti in tesoreria (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 193 del 21.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale dell’agente contabile della riscossione, redatto secondo il modello 21 previsto dal d.p.r. n. 194/1996, deve rappresentare in modo distinto e verificabile le operazioni di carico e di scarico. L’indicazione delle riscossioni effettuate tramite POS nella colonna “VERSAMENTO IN TESORERIA” costituisce un errore concettuale che sostituisce indebitamente i versamenti e determina la carenza di un elemento essenziale del conto. Tale vizio non è una mera imprecisione formale: impedisce di verificare se, quando e per quale importo l’agente abbia adempiuto all’obbligo restitutorio, rendendo il conto intrinsecamente non verificabile. Ne consegue l’inammissibilità del giudizio di conto e la necessità di un nuovo deposito, non potendo il giudice supplire alle omissioni del contabile.
Il Fatto
La vicenda riguarda il conto giudiziale reso da un agente contabile per la riscossione di fitti di strutture sportive comunali, relativamente all’esercizio finanziario 2020. Il magistrato relatore ha sollevato al Collegio le criticità del rendiconto, rilevando che lo stesso risultava non correttamente strutturato, perché privo dei versamenti in tesoreria e con gli incassi tramite POS indicati nella relativa colonna.
L’agente contabile si è costituito sostenendo che le irregolarità attengono a profili meramente formali e che, trattandosi di pagamenti elettronici, le somme non sarebbero mai entrate nella sua materiale disponibilità, con conseguente esclusione del maneggio di denaro. Ha inoltre eccepito l’assenza di ammanchi e di danno erariale. Il Pubblico Ministero ha concluso per l’inammissibilità del conto e per l’obbligo di ripresentazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla normativa di riferimento. Il d.p.r. n. 194/1996 prevede modelli distinti per l’economo (modello 23) e per l’agente contabile della riscossione (modello 21). Quest’ultimo deve indicare le generalità dell’agente, il periodo di gestione, gli estremi della riscossione, i versamenti in tesoreria con numero di quietanza e importo, i totali e le note.
Il conto giudiziale, osserva la Corte, deve fornire una rappresentazione sincera e precisa dei fatti di gestione. I suoi pilastri sono le operazioni di carico, che individua le somme riscosse e genera il debito dell’agente, e di scarico, che indica le somme riversate in tesoreria ed estingue il debito. La loro distinta rappresentazione è imprescindibile, perché incarna l’equazione che il giudizio di conto è chiamato a verificare. Richiamando la giurisprudenza contabile, il Collegio ribadisce che la forma e i contenuti del conto devono essere coerenti con i fatti di gestione e che il principio di prevalenza della sostanza sulla forma non può derogare all’obbligo di completa rappresentazione.
Sulla questione preliminare dell’inclusione degli incassi tramite POS, la Corte aderisce all’orientamento prevalente secondo cui il maneggio di denaro va inteso in senso ampio e comprende tutti i crediti che il contabile ha l’obbligo di riscuotere, anche quando la riscossione avvenga tramite terzi, POS o conto corrente postale. Da ciò deriva l’applicazione della disciplina dell’agente contabile e l’obbligo di resa del conto giudiziale anche per tali modalità di incasso.
Nel merito, il conto esaminato presenta nella sezione “VERSAMENTO IN TESORERIA” esclusivamente i dati delle riscossioni tramite POS. Tale errata classificazione non è una mera imprecisione formale, ma una carenza di elemento essenziale, poiché rende impossibile la verifica dello scarico: il conto non documenta l’effettivo trasferimento dei fondi all’ente e non consente di evincere se, quando e per quale importo l’agente abbia adempiuto all’obbligo restitutorio. Il Collegio richiama il principio per cui il conto, ancorché redatto su modello irrituale, è qualificabile come giudiziale se contiene gli elementi richiesti dalla legge; nella specie, al contrario, manca proprio l’elemento che documenta il trasferimento dei fondi. La Corte conclude che il conto privo degli elementi essenziali è inammissibile, non potendo il giudice né supplire alle omissioni del contabile né ricostruire autonomamente la gestione. Da ciò consegue la necessità di un nuovo deposito del conto. Nulla per le spese, stante la pronuncia in rito.
Nota della Redazione
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