Conto giudiziale con incassi POS in luogo dei versamenti è inammissibile (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 181 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale dell’agente contabile della riscossione deve rappresentare in modo completo e verificabile le operazioni di carico e di scarico, indicate in distinte e imprescindibili colonne del modello. L’indicazione delle riscossioni effettuate tramite POS nella colonna dei versamenti in tesoreria costituisce errore concettuale e non mera imprecisione formale, poiché sostituisce indebitamente l’elemento essenziale che documenta l’effettivo trasferimento dei fondi all’ente. Ne deriva l’inammissibilità del conto, che non consente la qualifica dell’atto come rendiconto né l’instaurazione del giudizio di conto, con necessità di un nuovo deposito. La nozione di maneggio di denaro comprende ogni credito che il contabile ha l’obbligo di riscuotere, anche quando la riscossione avvenga tramite POS o carta di credito.
Il Fatto
Il giudizio di conto riguarda la gestione di un agente contabile della riscossione di un ente locale, con riferimento all’esercizio finanziario 2019. Il magistrato relatore ha sottoposto al Collegio una relazione di irregolarità, rilevando che il conto era stato reso in difformità dal modello 21 previsto dal d.p.r. n. 194/1996 e risultava carente dei requisiti minimi essenziali.
Il rilievo centrale riguarda la struttura del conto: i versamenti in tesoreria risultavano sostituiti dall’inclusione degli incassi tramite POS nella relativa colonna. L’agente contabile si è costituito sostenendo il carattere meramente formale delle irregolarità, l’assenza di ammanchi e di danno erariale e la non configurabilità del maneggio di pubblico denaro per i pagamenti elettronici, chiedendo il discarico dei conti. Il Pubblico Ministero ha concluso per l’inammissibilità e per l’obbligo di ripresentazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla disciplina del d.p.r. n. 194/1996, che prevede modelli distinti per l’economo e per il riscuotitore. Per quest’ultimo il modello 21 richiede l’indicazione delle generalità dell’agente, del periodo di gestione, degli estremi della riscossione e, soprattutto, dei versamenti in tesoreria con il numero di quietanza e il relativo importo.
Il conto giudiziale deve fornire una rappresentazione sincera e precisa dei fatti di gestione. I suoi pilastri sono il carico, che individua le somme riscosse e genera il debito dell’agente, e lo scarico, che individua le somme riversate in tesoreria ed estingue il debito. La loro distinta rappresentazione incarna l’equazione fondamentale che il giudizio di conto è chiamato a verificare.
Il Collegio aderisce all’orientamento prevalente secondo cui l’espressione maneggio di denaro va intesa in senso ampio e comprende tutti i crediti dell’Amministrazione che il contabile ha l’obbligo di riscuotere, anche quando la riscossione avvenga tramite POS o carta di credito. Da ciò deriva l’applicazione della disciplina dell’agente contabile e l’obbligo di resa del conto. Sul punto il provvedimento richiama alcune pronunce di Sezioni regionali, tra cui Sez. Toscana n. 285/2017, Sez. Sardegna n. 294/2018 e Sez. Calabria n. 176/2022.
Nel caso concreto, la sezione dei versamenti in tesoreria contiene esclusivamente i dati delle riscossioni tramite POS. L’errata classificazione non costituisce mera imprecisione formale, ma carenza di un elemento essenziale, poiché rende impossibile la verifica dello scarico e non documenta l’effettivo trasferimento dei fondi all’ente. Il conto diviene così intrinsecamente non verificabile. Il Collegio richiama il principio per cui il conto redatto su modello irrituale può essere qualificato giudiziale se contiene gli elementi richiesti dalla legge (Sez. I n. 14/1985); nella specie, al contrario, manca l’elemento che documenta il trasferimento dei fondi.
La completezza del conto è requisito imprescindibile del sindacato giurisdizionale. L’assenza degli elementi essenziali configura un vizio originario che incide sull’esistenza stessa del conto come oggetto del giudizio. Il giudice non può supplire alle omissioni del contabile né ricostruire autonomamente la gestione. L’ordine di integrazione documentale opera solo quando il conto sia ontologicamente esistente e strutturalmente formato. Il conto è pertanto dichiarato inammissibile, con necessità di un nuovo deposito e nulla per le spese.
Nota della Redazione
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