Inammissibile conto riscossione con incassi POS come versamenti tesoreria (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 182 del 20.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto il conto giudiziale dell’agente della riscossione deve rappresentare in modo completo e distinto il carico e lo scarico della gestione. L’indicazione delle riscossioni tramite POS nella colonna “versamento in tesoreria” del mod. 21 di cui al d.p.r. n. 194/1996 non è una mera imprecisione formale, ma determina la carenza di un elemento essenziale, poiché non documenta l’effettivo trasferimento dei fondi all’ente. Il conto così redatto è intrinsecamente non verificabile e va dichiarato inammissibile, con obbligo di nuovo deposito. Il giudice contabile non può supplire alle omissioni del contabile né ricostruire d’ufficio la gestione attraverso documentazione esterna.

Il Fatto

La vicenda riguarda il conto giudiziale reso dall’agente contabile di un Comune per l’esercizio finanziario 2019, relativo alla gestione di riscossitore interno. Con relazione di irregolarità il magistrato relatore ha sottoposto al Collegio la criticità del conto, redatto in difformità dal mod. 21 previsto dal d.p.r. n. 194/1996 e carente dei requisiti minimi essenziali.

Il rilievo centrale attiene alla struttura del documento: nella sezione destinata ai versamenti in tesoreria erano stati indicati gli incassi effettuati tramite POS. L’agente contabile si è costituito, sostenendo che i pagamenti elettronici non entrano mai nella sua disponibilità materiale e sono accreditati direttamente sul conto di tesoreria dell’ente, con esclusione del maneggio di denaro pubblico. Ha inoltre dedotto il carattere formale dei rilievi, l’assenza di ammanchi e di danno erariale e la buona fede dell’operato. Il Pubblico Ministero ha concluso per l’inammissibilità e per l’obbligo di ripresentazione del conto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla distinzione tra le due tipologie di conto previste dal d.p.r. n. 194/1996: il mod. 23 per l’economo e il mod. 21 per l’agente della riscossione. Quest’ultimo deve indicare gli estremi della riscossione, i versamenti in tesoreria con il numero di quietanza e il relativo importo, i totali e le note. Il conto costituisce lo strumento attraverso cui il giudice verifica la gestione delle risorse pubbliche affidate.

I pilastri di tale rappresentazione sono il carico, che corrisponde alle somme riscosse e genera il debito dell’agente, e lo scarico, che corrisponde alle somme riversate in tesoreria ed estingue, in tutto o in parte, quel debito. La loro distinta rappresentazione incarna l’equazione fondamentale che il giudizio di conto è chiamato a verificare.

Sulla nozione di maneggio di denaro il Collegio aderisce all’orientamento prevalente della giurisprudenza contabile: essa va intesa in senso ampio e comprende tutti i crediti dell’Amministrazione che il contabile ha l’obbligo di riscuotere, anche quando la riscossione avvenga tramite subagenti, POS o conto corrente postale. Ne deriva l’applicazione della disciplina dell’agente contabile e l’obbligo di resa del conto anche per tali modalità.

Ciò chiarito, il conto in esame risulta non correttamente strutturato, perché privo dei versamenti in tesoreria, sostituiti dagli incassi tramite POS. L’errata classificazione non è una mera imprecisione, ma la carenza di un elemento essenziale: rende impossibile la verifica dello scarico e non documenta l’effettivo trasferimento dei fondi all’ente, impedendo al giudice di evincere se, quando e per quale importo l’agente abbia adempiuto all’obbligo restitutorio. Il conto, quindi, è intrinsecamente non verificabile.

Il Collegio richiama il principio secondo cui, ancorché redatto su modello irrituale, il conto che contenga gli elementi richiesti dalla legge risponde alle finalità cui è preordinato e può essere qualificato conto giudiziale, incardinando il relativo giudizio. Nella specie, al contrario, la mancanza dell’elemento essenziale non consente di qualificare l’atto come rendiconto né, a maggior ragione, come conto giudiziale idoneo a incardinare il giudizio. L’ordine di integrazione documentale può operare solo quando il conto sia ontologicamente esistente e strutturalmente formato. Il giudice non può supplire alle omissioni del contabile. Il giudizio è dunque dichiarato inammissibile, con necessità di nuovo deposito del conto, e nulla per le spese stante la pronuncia in rito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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