Conto giudiziale inammissibile se gli incassi POS sostituiscono i versamenti in tesoreria (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 126 del 27.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale dell’agente della riscossione deve rappresentare in modo completo e distinto i due aggregati del carico e dello scarico, rispettivamente le somme riscosse e quelle riversate alla tesoreria dell’ente. L’indicazione delle riscossioni effettuate tramite POS nella colonna dei versamenti in tesoreria del MOD. 21 costituisce un errore concettuale e non una mera imprecisione formale. Essa integra la carenza di un elemento essenziale del conto, poiché rende impossibile la verifica dell’effettivo trasferimento dei fondi all’ente e l’accertamento dell’adempimento dell’obbligo restitutorio. Il conto così redatto è intrinsecamente non verificabile e va dichiarato inammissibile, non potendo la forma e i contenuti del rendiconto essere derogati in nome della prevalenza della sostanza sulla forma. La nozione di maneggio di denaro è ampia e comprende i crediti riscossi per il tramite di POS e carte di credito, con il correlato obbligo di resa del conto giudiziale.

Il Fatto

La vicenda riguarda il conto giudiziale reso da un agente contabile di un Comune, relativamente all’esercizio finanziario 2021. Il magistrato relatore ha sottoposto al Collegio le criticità del rendiconto, rilevando che esso risulta strutturato in difformità dal MOD. 21 previsto dal d.p.r. n. 194/1996, perché privo dei versamenti in tesoreria, sostituiti dall’inclusione degli incassi tramite POS nella relativa colonna. Il Pubblico Ministero ha chiesto l’inammissibilità del conto e l’obbligo di ripresentazione.

L’agente contabile si è costituito eccependo il carattere esclusivamente formale dei rilievi. Ha sostenuto che le somme riscosse tramite pagamenti elettronici non entrano mai nella sua disponibilità materiale, ma sono accreditate direttamente sul conto di tesoreria dell’ente, con la conseguenza che non sarebbe configurabile alcun maneggio di pubblico denaro. Ha inoltre dedotto l’assenza di ammanchi e di danno erariale e la piena ricostruibilità della gestione attraverso le scritture contabili e la documentazione bancaria, chiedendo il discarico.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla normativa di riferimento. Il d.p.r. n. 194/1996, recante approvazione dei modelli di cui all’art. 114 del d.lgs. n. 77/1995, prevede per le attività di economo e di riscuotitore due distinti modelli di conto. Per il conto dell’economo è previsto il modello 23; per l’agente della riscossione il modello 21, che deve indicare gli estremi della riscossione e, con specifica evidenza, i versamenti in tesoreria, con il numero di quietanza e il relativo importo.

Da tale disciplina il Collegio ricava che il conto deve fornire una rappresentazione sincera e precisa dei fatti di gestione, i cui pilastri sono il carico e lo scarico. Ogni movimento in entrata deve corrispondere a un movimento in uscita e i versamenti non possono confondersi con le riscossioni, trattandosi di colonne distinte e imprescindibili. La Corte richiama sul punto alcune pronunce delle Sezioni regionali, tra cui Sez. Molise 25/2018, Sez. Veneto 238/2022 e Sez. Piemonte 144/2011, secondo cui la forma e i contenuti del conto devono essere coerenti con la rappresentazione dei fatti di gestione, senza che il principio di prevalenza della sostanza sulla forma possa derogare all’obbligo di completa e idonea rappresentazione.

Il Collegio affronta poi la questione preliminare dell’inclusione degli incassi tramite POS. Aderendo all’orientamento prevalente della giurisprudenza contabile, esso afferma che la nozione di maneggio di denaro va intesa nel senso più ampio e comprende tutti i crediti dell’Amministrazione che il contabile ha l’obbligo di riscuotere, anche quando la riscossione avvenga per il tramite di subagenti, POS o conto corrente postale. Ne deriva l’applicazione della disciplina dell’agente contabile e l’obbligo di resa del conto giudiziale. Sono richiamate, tra le altre, Corte conti Toscana n. 285/2017, Corte conti Sardegna n. 294/2018 e la pronuncia della Sezione giurisdizionale per la Calabria n. 176/2022, secondo cui il versamento degli introiti mediante bonifico diretto degli utenti è una peculiare modalità di riscossione che non incide sulla titolarità giuridica del munus di agente contabile.

Su queste basi il Collegio rileva che il conto in esame è non correttamente strutturato, perché privo dei versamenti in tesoreria, sostituiti indebitamente dagli incassi POS. L’errata classificazione delle transazioni non è una mera imprecisione formale, ma la carenza di un elemento essenziale: il conto non documenta l’effettivo trasferimento dei fondi all’ente, impedendo di evincere se, quando e per quale importo l’agente abbia adempiuto all’obbligo restitutorio. Richiamando C. Conti Sez. I n. 14/1985, la Corte ricorda che un conto redatto su modello irrituale può essere qualificato come conto giudiziale se contiene comunque gli elementi richiesti dall’art. 616 R.D. n. 827/1924 (scarico, resti, introiti, esito, rimanenze). Nella specie manca invece l’elemento che documenta il trasferimento dei fondi, sicché l’atto non può essere qualificato né come rendiconto né come conto giudiziale idoneo a incardinare il giudizio.

Il Collegio precisa che l’ordine di integrazione documentale può operare solo quando il conto sia ontologicamente esistente e strutturalmente formato, non già quando manchino gli elementi che ne consentono la configurazione giuridica. La carenza originaria impedisce l’attivazione della funzione giurisdizionale, che richiede un oggetto determinato e completo sul quale esercitare il controllo ex art. 93 Cost. Il conto è pertanto dichiarato inammissibile, con necessità di un nuovo deposito e nulla per le spese, stante la pronuncia in rito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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