Giudizio di conto improcedibile per difetto di legittimazione del sindaco revisore (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 285 del 25.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma regionale che qualifica come agenti contabili i componenti degli organi di amministrazione e di controllo delle società a partecipazione regionale preclude al giudice contabile di ravvisare la loro legittimazione passiva nel giudizio di conto. L’art. 8 della legge della Regione Calabria n. 22/2007, dichiarato incostituzionale per contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, attribuiva tale qualifica a soggetti privi del maneggio delle partecipazioni societarie, con conseguente violazione dei principi statali che individuano l’agente contabile nel soggetto avente la disponibilità dei beni. Venuta meno la qualifica ex lege, non è configurabile un’agente contabile di fatto in capo a chi, per la funzione di controllo esercitata, non ha il maneggio. Il giudizio va pertanto dichiarato improcedibile per difetto di legittimazione passiva.
Il Fatto
Il magistrato istruttore ha proposto la dichiarazione di improcedibilità della gestione rendicontata sul conto giudiziale relativo all’esercizio 2019, presentato dall’agente contabile in qualità di consegnatario delle quote di partecipazione della Regione in una società a partecipazione regionale. La relazione segnalava una serie di irregolarità: l’omessa sottoscrizione digitale del conto, la medesima criticità sul decreto di parificazione e, soprattutto, l’assenza della qualifica di agente contabile alla luce della pronuncia della Corte costituzionale n. 59/2024.
Fissata l’udienza di discussione, il pubblico ministero ha concluso per l’improcedibilità. La causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla constatazione che il conto giudiziale non risulta, di fatto, sottoscritto. È accertata l’assenza del requisito formale minimo richiesto dall’art. 44, comma 2, c.g.c., necessario per l’imputazione del conto a un soggetto giuridico, ossia la spendita del nome.
Risulta sussistente anche il secondo motivo: l’assenza di un valido atto di parifica. Solo il deposito del conto parificato costituisce l’agente dell’amministrazione in giudizio a norma dell’art. 140, comma 3, c.g.c.. Ai sensi dell’art. 618 del R.D. n. 827/1924, la dichiarazione di concordanza dei conti con le scritture dell’amministrazione è elemento imprescindibile per il deposito e per l’esame giudiziale, come chiarito dalle Sezioni riunite in sede consultiva, parere n. 4/2020.
Sul punto centrale della qualifica di agente contabile, dagli accertamenti istruttori risulta che l’agente rivestiva la carica di presidente del collegio sindacale della società, ai sensi dell’art. 8 della legge della Regione Calabria n. 22/2007, dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale n. 59/2024 per contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.
La Corte osserva che tale disposizione individuava come agenti contabili soggetti privi della disponibilità delle partecipazioni regionali, anzi impossibilitati ad averla per conflitto di interesse, trattandosi di componenti di organi di controllo. Essa contrastava con i principi statali che identificano l’agente contabile nel soggetto titolare del maneggio dei beni oggetto del conto, con richiamo agli artt. 20, 29, 32 e 178 del R.D. n. 827/1924, all’art. 9, comma 2, TUSP e all’art. 137 c.g.c.
La intervenuta dichiarazione di incostituzionalità non consente più di affermare la qualità di agente contabile ex lege, né di configurare un agente contabile di fatto, mancando il maneggio. Difettando la legittimazione passiva, il giudizio è dichiarato improcedibile. La Corte precisa che tale declaratoria non definisce il giudizio sulla regolarità delle gestioni: il conto dovrà essere reso dal soggetto che ha avuto l’effettivo maneggio delle partecipazioni nel 2019, con onere dell’amministrazione di acquisirlo e parificarlo.
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Nota della Redazione
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