Inammissibile l’appello pensionistico che chiede il riesame del nesso causale (Corte dei Conti Sez. App. Sicilia n. 67 del 25.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi in materia di pensioni l’appello è consentito per soli motivi di diritto, poiché le questioni relative alla dipendenza di infermità da causa di servizio e alla classifica delle stesse sono espressamente parificate a questioni di fatto dall’art. 170, primo comma, cod. giust. cont. La denuncia di motivazione apparente costituisce motivo di diritto, ma non può essere usata per ottenere surrettiziamente un riesame del merito. Il vizio di motivazione su questioni fattuali e medico-legali rileva soltanto quando si traduca in radicale assenza della motivazione, in argomentazioni inidonee a manifestare la ratio decidendi, fra loro contraddittorie o manifestamente illogiche. Ove la sentenza di primo grado abbia vagliato la documentazione e le valutazioni del Comitato di Verifica, la censura che contesti la valutazione del nesso causale è inammissibile.
Il Fatto
L’appellante, già militare della Marina, aveva chiesto in primo grado il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia “morbo di Crohn” e il diritto al trattamento pensionistico privilegiato di quinta categoria per cumulo, in aggiunta alle infermità già riconosciute. Aveva sostenuto che lo stress derivante dalle gravose condizioni di servizio, e segnatamente i protratti periodi di imbarco, avesse operato quanto meno quale concausa efficiente e determinante dell’insorgenza e dell’aggravamento della malattia.
Il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio aveva escluso la dipendenza da causa di servizio del morbo di Crohn, e l’INPS aveva rigettato la domanda. Il primo Giudice, con la sentenza impugnata, aveva respinto il ricorso, rilevando che l’istante non aveva dedotto specifici eventi o condizioni eccezionali, tali da superare lo stress ordinariamente connesso al servizio, e che la consulenza di parte si limitava a considerazioni probabilistiche e generiche. L’appellante ha censurato la pronuncia per difetto e apparente motivazione, per non aver disposto una CTU medico-legale.
La Motivazione della Corte
La Sezione di appello muove dal limite dell’art. 170, primo comma, cod. giust. cont., che riserva l’appello ai soli motivi di diritto e qualifica come questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità o lesioni da causa di servizio e alla classifica o aggravamento delle stesse. La norma ripropone il contenuto dell’art. 1, quinto comma, d.l. n. 453/1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 19/1994.
Il Collegio richiama la sentenza delle Sezioni Riunite n. 10/QM/2000, che ha parificato a questioni di fatto, in tutti i loro possibili aspetti, quelle concernenti dipendenza, classifica e aggravamento, già oggetto di un procedimento amministrativo fortemente garantistico. Tali questioni possono essere dedotte in appello solo per mancanza o mera apparenza di motivazione.
Il criterio distintivo è chiaro. I motivi di diritto investono la portata dispositiva di una norma o il suo ambito applicativo; il vizio di motivazione su questioni di fatto integra violazione di legge soltanto quando si traduca in radicale assenza della motivazione, in argomentazioni inidonee a manifestare le ragioni della decisione, fra loro logicamente incompatibili o non chiare. La Corte costituzionale, con l’ordinanza n. 84 del 2003, ha confermato la ragionevolezza della limitazione dell’appello ai soli motivi di diritto.
Applicando tali principi, la Sezione rileva che l’appellante, pur deducendo formalmente il vizio di motivazione apparente, chiede in realtà un riesame del merito e, segnatamente, della sussistenza della dipendenza da causa di servizio. La sentenza impugnata ha invece motivato in modo esauriente e coerente: il servizio, pur impegnativo, non aveva comportato disagi ulteriori rispetto a quelli ordinariamente richiesti, né eventi traumatici o intensi sforzi psicofisici riconducibili a motivi di servizio. L’assenza di uno stress lavorativo eccezionale trovava conferma nel parere del CVCS.
Non risultando alcuna pretermissione delle difese né profili di incoerenza logica, il sindacato sulla valutazione fattuale è precluso in sede di appello. L’appello è pertanto inammissibile, con integrale conferma della sentenza di primo grado e condanna dell’appellante alle spese di lite, liquidate in favore dell’INPS in euro 800,00.
Nota della Redazione
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