Conto giudiziale inammissibile per incassi POS indicati come versamenti in tesoreria (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 165 del 19.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale dell’agente della riscossione deve rappresentare in modo completo e distinto le operazioni di carico e di scarico. L’indicazione degli incassi tramite POS nella colonna “VERSAMENTO IN TESORERIA” del mod. 21 di cui al d.p.r. n. 194/1996 costituisce errore concettuale e carenza di un elemento essenziale, poiché non documenta l’effettivo trasferimento dei fondi all’ente e rende impossibile la verifica dello scarico. Ne deriva l’inammissibilità del conto e l’impossibilità di incardinare il giudizio di conto, non potendo il giudice supplire alle omissioni del contabile né ricostruire autonomamente la gestione. La mancanza dell’elemento essenziale impedisce di qualificare l’atto come rendiconto.

Il Fatto

La vicenda riguarda il conto giudiziale reso da un agente contabile di un Comune abruzzese, relativamente all’esercizio finanziario 2019, nell’ambito di una gestione di riscossione interna di entrate prescolastiche. Il magistrato relatore, con relazione di irregolarità, ha rilevato che il conto era strutturato in difformità dal modello 21 previsto dal d.p.r. n. 194/1996, perché privo dei versamenti in tesoreria, sostituiti dall’indicazione degli incassi tramite POS nella relativa colonna.

L’agente contabile si è costituito, sostenendo il carattere meramente formale dei rilievi, l’assenza di ammanchi e di danno erariale e l’estraneità dei pagamenti elettronici al maneggio di denaro pubblico, avendo chiesto il discarico. Il Pubblico Ministero ha concluso per l’inammissibilità del conto e per l’obbligo di ripresentazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla distinzione tra i modelli di conto previsti dal d.p.r. n. 194/1996. Per l’economo è previsto il modello 23; per l’agente contabile della riscossione il modello 21, che deve indicare gli estremi della riscossione e, in particolare, i versamenti in tesoreria con il numero di quietanza e il relativo importo.

Il conto giudiziale, si afferma, deve offrire una rappresentazione sincera e precisa dei fatti di gestione. Il giudice contabile ha più volte ribadito che forma e contenuti sono essenziali ai fini dell’indefettibilità del giudizio: ogni movimento in entrata deve corrispondere a un movimento in uscita e i versamenti non possono confondersi con le riscossioni, trattandosi di due colonne distinte e imprescindibili. I pilastri della rappresentazione sono il carico, che genera il debito dell’agente, e lo scarico, che lo estingue.

In via preliminare il Collegio affronta la questione dell’inclusione degli incassi tramite POS nel conto, aderendo all’orientamento prevalente della giurisprudenza contabile: l’espressione maneggio di denaro va intesa nel senso più ampio e comprende tutti i crediti dell’Amministrazione che il contabile ha l’obbligo di riscuotere, anche se la riscossione avviene tramite altri soggetti o strumenti. Ne deriva l’applicazione della disciplina dell’agente contabile e l’obbligo di resa del conto.

Ciò chiarito, il conto in esame risulta non correttamente strutturato: la colonna dei versamenti in tesoreria contiene esclusivamente i dati relativi alle riscossioni tramite POS. L’errata classificazione non è mera imprecisione formale, ma carenza di un elemento essenziale, poiché impedisce di evincere se, quando e per quale importo l’agente abbia adempiuto all’obbligo restitutorio. Il Collegio richiama il principio per cui il conto, ancorché redatto su modello irrituale, può qualificarsi giudiziale se contiene gli elementi richiesti; nella specie, invece, la mancanza dell’elemento essenziale non consente tale qualifica. L’ordine di integrazione documentale opera solo quando il conto sia ontologicamente esistente e strutturalmente formato.

Il conto privo degli elementi essenziali va dunque dichiarato inammissibile, perché la carenza originaria impedisce l’attivazione della funzione giurisdizionale di controllo ex art. 93 Cost. Da ciò consegue la necessità di un nuovo deposito del conto. Nulla per le spese, stante la pronuncia in rito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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