Inammissibile il conto giudiziale che indica le riscossioni POS come versamenti (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 194 del 21.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto il conto giudiziale del riscuotitore deve rappresentare distintamente il carico e lo scarico. L’inserimento degli incassi tramite POS nella colonna “VERSAMENTO IN TESORERIA” del modello 21 previsto dal d.p.r. n. 194/1996 costituisce errore concettuale, non mera imprecisione formale. Esso determina la carenza di un elemento essenziale del conto, rendendo impossibile la verifica dell’effettivo trasferimento dei fondi all’ente locale. Il conto così redatto è intrinsecamente non verificabile e deve essere dichiarato inammissibile, con necessità di nuovo deposito. La nozione di maneggio di denaro comprende anche le riscossioni effettuate tramite POS, carta di credito o bonifico diretto degli utenti, con conseguente obbligo di resa del conto.
Il Fatto
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, esamina il conto giudiziale reso da un agente contabile per la riscossione di fitti di alloggi comunali, relativo all’esercizio finanziario 2020. Il magistrato relatore ha sollevato irregolarità rilevando che il conto risulta privo dei versamenti in tesoreria, sostituiti dall’inclusione degli incassi tramite POS nella relativa colonna del modello 21. Ha concluso per la inammissibilità e, in subordine, per l’irregolarità o il rigetto nel merito.
L’agente contabile ha eccepito il carattere meramente formale dei rilievi. Ha sostenuto che le somme riscosse tramite pagamenti elettronici non entrano mai nella sua disponibilità materiale, ma sono accreditate direttamente sul conto di tesoreria dell’ente, con esclusione del maneggio di denaro. Ha invocato l’assenza di ammanchi e di danno erariale, chiedendo il discarico dei conti. Il Pubblico Ministero ha concluso per l’inammissibilità e l’obbligo di ripresentazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla disciplina dei modelli di conto. Il d.p.r. n. 194/1996 prevede per l’economo il modello 23 e per il riscuotitore il modello 21. In quest’ultimo devono essere indicati gli estremi della riscossione, con specifica annotazione dei versamenti in tesoreria, del numero di quietanza e del relativo importo.
I pilastri della rappresentazione sono le operazioni di carico e di scarico. Il carico è l’ammontare delle somme riscosse, che genera il debito dell’agente; lo scarico è l’ammontare delle somme riversate alla tesoreria dell’ente, che estingue, in tutto o in parte, il debito. La distinta e corretta indicazione di questi due aggregati è imprescindibile, perché incarna l’equazione che il giudizio di conto è chiamato a verificare. Ogni movimento in entrata deve corrispondere a un movimento in uscita, e i versamenti non possono confondersi con le riscossioni.
Sulla portata del maneggio di denaro, la Corte aderisce all’orientamento prevalente della giurisprudenza contabile. L’espressione va intesa in senso ampio e comprende tutti i crediti che il contabile ha l’obbligo di riscuotere, anche se la riscossione avviene tramite POS, carta di credito o altri soggetti. Ne deriva l’applicazione della disciplina dell’agente contabile e l’obbligo di resa del conto giudiziale. Il Collegio richiama sul punto le Sezioni regionali di Toscana, Sardegna e Calabria.
Nel caso concreto, la sezione “VERSAMENTO IN TESORERIA” contiene esclusivamente i dati delle riscossioni tramite POS. L’errata classificazione delle transazioni come versamenti rende impossibile la verifica dello scarico e non documenta l’effettivo trasferimento dei fondi all’ente, impedendo di evincere se, quando e per quale importo l’agente abbia adempiuto all’obbligo restitutorio. Il conto è pertanto intrinsecamente non verificabile. La giurisprudenza contabile (Sez. I n. 14/1985) ammette il conto redatto su modello irrituale solo se contiene gli elementi richiesti; qui, invece, manca l’elemento essenziale che ne consente la qualifica di rendiconto. L’ordine di integrazione documentale opera solo quando il conto è ontologicamente esistente e strutturalmente formato. Il Collegio dichiara quindi il giudizio inammissibile, con necessità di un nuovo deposito e nulla per le spese.
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Nota della Redazione
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