Improcedibile l’appello contabile se il difensore non compare dopo il rinvio (Corte dei Conti Sez. II App. n. 282 del 28.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio contabile d’appello, la mancata comparizione del difensore all’udienza di rinvio, disposta dal Collegio per la sua assenza alla prima udienza, determina l’improcedibilità del gravame ai sensi dell’art. 196 c.g.c.. L’onere di comparizione in udienza permane in capo all’appellante anche quando questi abbia depositato memoria difensiva con cui chiede la declaratoria della cessata materia del contendere, poiché tale istanza presuppone la valida coltivazione del giudizio. La declaratoria di improcedibilità non pregiudica i diritti sostanziali dell’appellante quando la sentenza impugnata sia di mero rito e quei diritti siano già stati riconosciuti con successiva pronuncia di merito del giudice territoriale.
Il Fatto
La Sezione giurisdizionale territoriale aveva parzialmente accolto il ricorso del militare, riconoscendo la cumulabilità del trattamento di attività con il trattamento privilegiato in collegamento con il precedente rapporto di servizio, e aveva dichiarato inammissibile la domanda di attribuzione della pensione privilegiata per difetto della relativa istanza amministrativa.
Il soccombente ha proposto appello, dolendosi dell’errata applicazione della normativa e sostenendo che il giudice contabile, investito del “rapporto”, avrebbe potuto statuire anche sulla pensione di privilegio pur in assenza di domanda. Nelle more, la Sezione territoriale, con successiva sentenza, ha riconosciuto il diritto alla pensione privilegiata dalla data della domanda amministrativa; l’appellante ha quindi chiesto la declaratoria della cessata materia del contendere.
La Motivazione della Corte
La Sezione centrale d’appello rileva anzitutto che all’udienza del 18.6.2024 il Collegio aveva disposto, con ordinanza a verbale, il rinvio della discussione per la mancata comparizione dell’appellante. L’ordinanza risulta regolarmente comunicata dalla Segreteria all’indirizzo di posta elettronica del procuratore costituito in data 12.7.2024.
Ciononostante, il difensore non è comparso neppure all’udienza odierna. Si attiva così la previsione dell’art. 196 c.g.c., che sanziona con l’improcedibilità l’appello non coltivato mediante la presenza in udienza.
La Corte non ritiene sufficiente, in senso contrario, il deposito della memoria con cui l’appellante ha chiesto la declaratoria della cessata materia del contendere. Tale istanza, osserva il Collegio, presuppone la valida coltivazione del giudizio, poiché permane in capo all’appellante l’onere di comparizione in udienza.
Il Collegio aggiunge una considerazione di sistema: poiché la sentenza impugnata è di mero rito, il suo passaggio in giudicato non pregiudica i diritti dell’appellante, già riconosciuti con la successiva sentenza di merito della Sezione territoriale. L’appello è pertanto dichiarato improcedibile, con integrale compensazione delle spese ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.
Nota della Redazione
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