Conto giudiziale irregolare senza ammanco per difetti formali e contabili (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 156 del 18.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale che non contenga tutti gli elementi previsti dal modello 21 allegato al d.P.R. n. 194/1996 — per l’omessa indicazione dei numeri delle ricevute di riscossione, oltre che delle date delle quietanze e dei singoli importi dei versamenti — è irregolare. Alla medesima conclusione conduce la violazione degli obblighi di tenuta delle scritture contabili, ai sensi dell’art. 194, secondo comma, del r.d. n. 827/1924, che impedisce il discarico dell’agente contabile che abbia usato irregolarità o trascuratezza nella tenuta dei registri corrispondenti. L’accertato pareggio tra le somme riscosse e quelle versate in tesoreria esclude però la sussistenza di un ammanco, con la conseguenza che il conto va dichiarato irregolare senza addebito. In materia di conti giudiziali, la comunicazione del provvedimento all’amministrazione di appartenenza dell’agente non richiede un’apposita statuizione del giudice, essendo l’ente parte necessaria del giudizio.

Il Fatto

Il giudizio ha ad oggetto il conto giudiziale reso da un’agente contabile di un ente locale, addetta alla riscossione dei proventi derivanti da PUR, arredo urbano, toponomastica e impianti pubblicitari. Il conto discende dalla separata iscrizione a ruolo delle varie gestioni comprese in un originario conto giudiziale di importo complessivo pari a euro 1.096.758,77.

Con precedente sentenza della stessa Sezione, il collegio aveva qualificato il prospetto originario come pluralità di conti unificati e aveva disposto la separata iscrizione a ruolo. Il magistrato istruttore, con relazione di irregolarità, ha chiesto che il conto in esame fosse dichiarato irregolare per difetti formali, per la non corretta tenuta delle scritture contabili e per la mancanza di alcune ricevute di riscossione. L’agente contabile, costituitasi, ha chiesto il discarico; il pubblico ministero ha concluso per l’irregolarità e per l’addebito in relazione alle ricevute mancanti.

La Motivazione della Corte

Il collegio condivide le conclusioni del magistrato designato. Il conto non contiene tutti gli elementi previsti dal modello 21 allegato al d.P.R. n. 194/1996: le sezioni relative agli estremi della riscossione indicano i soli importi, senza i numeri delle ricevute; la sezione dei versamenti in tesoreria riporta i numeri delle reversali, ma non le date delle quietanze e i singoli importi.

A ciò si aggiunge la violazione degli obblighi di tenuta delle scritture contabili. L’art. 194, secondo comma, del r.d. n. 827/1924 stabilisce che gli agenti contabili non possono essere discaricati quando abbiano usato irregolarità o trascuratezza nella tenuta delle scritture corrispondenti e nelle spedizioni o nel ricevimento del danaro e delle cose mobili. L’art. 19 del regolamento che disciplina il servizio economale impone all’economo di tenere costantemente aggiornati i libri e i registri occorrenti, e l’art. 81, settimo comma, del regolamento di contabilità onera l’agente dell’aggiornamento dei registri di pertinenza, numerati e vidimati dal dirigente del settore ragioneria o da un suo delegato.

In sede istruttoria è emersa la mancata tenuta del giornale di cassa, rispetto al quale il responsabile del servizio finanziario ha attestato di non redigerlo in attesa dell’informatizzazione, e un evidente difetto di consequenzialità nella numerazione delle ricevute di riscossione. Il collegio prende atto, inoltre, della dichiarazione dell’amministrazione secondo cui le ricevute mancanti non possono essere associate ad alcun conto giudiziale: sotto questo profilo la gestione non può dirsi irregolare.

Sul piano delle conseguenze, il conto deve essere dichiarato irregolare senza ammanco, considerato il pareggio accertato tra le somme effettivamente riscosse e quelle effettivamente versate nelle casse comunali. Quanto alla richiesta del pubblico ministero di trasmissione all’amministrazione ai sensi dell’art. 21 del r.d. n. 1214/1934, il collegio osserva che in materia di conti giudiziali tutte le sentenze della Corte dei conti sono comunicate all’amministrazione di appartenenza dell’agente, che è parte necessaria del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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