Coefficiente di trasformazione e maggiorazione figurativa per non vedenti (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 58 del 21.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di pensioni calcolate con il sistema contributivo misto, il lavoratore non vedente o ipovedente ha diritto all’applicazione del coefficiente di trasformazione del montante contributivo corrispondente all’età anagrafica posseduta al collocamento in quiescenza, aumentata della maggiorazione convenzionale di quattro mesi per ogni anno di servizio effettivo prestato in presenza del requisito sanitario. Tale incremento dell’anzianità figurativa, previsto dall’art. 9, comma 2, legge n. 113 del 1985 e dall’art. 2, legge n. 120 del 1991, opera anche per il servizio anteriore all’entrata in vigore della legge n. 232 del 2016, perché il beneficio è connesso al possesso del requisito sanitario e non alla data della sua formale certificazione. L’Istituto previdenziale che abbia riliquidato la pensione secondo un criterio difforme non può invocare la cessazione della materia del contendere, restando la domanda attorea parzialmente insoddisfatta.
Il Fatto
Il ricorrente, già docente e titolare di trattamento pensionistico con decorrenza dall’01.09.2022, ha chiesto la riliquidazione della pensione in godimento con l’applicazione del coefficiente di trasformazione correlato all’età anagrafica aumentata della maggiorazione figurativa riconosciuta ai soggetti non vedenti o ipovedenti. L’INPS aveva applicato un coefficiente inferiore, parametrato alla sola età anagrafica.
Esperita senza esito la domanda amministrativa del 09.11.2022, l’interessato ha proposto ricorso davanti alla Sezione giurisdizionale, chiedendo l’applicazione del coefficiente di 6,46600, corrispondente all’età di anni 71, oltre arretrati, interessi e rivalutazione dalla decorrenza del trattamento. L’Istituto si è costituito sostenendo di avere già riliquidato la pensione e chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
La Sezione respinge in via pregiudiziale la richiesta di cessazione della materia del contendere. La riliquidazione operata dall’Istituto non coincide con la pretesa azionata, perché il ricorrente ha chiesto un coefficiente più elevato di quello applicato dall’Amministrazione: la domanda resta quindi parzialmente insoddisfatta e il giudizio conserva il suo oggetto.
Nel merito il Giudice Unico ritiene fondata la tesi attorea. Sul montante contributivo va applicato il coefficiente di trasformazione di 6,46600, riferito all’età di anni 71, ottenuta sommando all’età anagrafica posseduta al collocamento in quiescenza, pari ad anni 64, mesi 8 e giorni 14, la maggiorazione convenzionale di quattro mesi per ogni anno di servizio prestato in concomitanza con il requisito sanitario.
Il Collegio precisa che la maggiorazione opera anche per il servizio anteriore all’entrata in vigore della legge n. 232 del 2016: il beneficio è agganciato al possesso del requisito sanitario, non alla data in cui l’invalidità è stata formalmente accertata. Il ricorrente ha dimostrato, con documentazione rilasciata dalla competente struttura sanitaria ai fini della legge n. 104 del 1992 e non contestata dall’Istituto, di essere affetto da grave deficit visivo già dal 28.03.2001.
La difesa dell’INPS non ha opposto argomenti specifici sul criterio di computo, limitandosi a invocare l’avvenuta riliquidazione. Il Giudice Unico richiama quindi il principio di non contestazione, con richiamo alle Sezioni Unite n. 12065 del 2014, e la tecnica del rinvio alle argomentazioni della parte, con richiamo alle Sezioni Unite n. 642 del 2015.
Accertato l’errore dell’Istituto, che non si è attivato sollecitamente dopo la domanda amministrativa costringendo l’interessato al ricorso, la Sezione accoglie la domanda e condanna l’INPS alle spese di lite nella misura di Euro 2.500,00, oltre accessori, non sussistendo giusti motivi di compensazione.
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Nota della Redazione
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