Non luogo a provvedere su controllo TUSP se partecipazione già attuata (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 54 del 18.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La funzione di controllo attribuita alla Corte dei conti dall’art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 175/2016 può essere esercitata solo con riguardo ad atti deliberativi cui non abbia già fatto seguito l’attuazione societaria. Ove l’amministrazione abbia già proceduto, sotto la propria responsabilità, alla stipula del negozio di costituzione societaria o di acquisto della partecipazione, la verifica della Corte prosegue nell’esercizio delle altre funzioni di controllo attribuite dall’ordinamento. Ne deriva il non luogo a provvedere sulla deliberazione consiliare, con riserva di eventuali considerazioni ai sensi dell’art. 20 TUSP, dell’art. 1, comma 166, della legge n. 205/2006 e dell’art. 148-bis TUEL.
Il Fatto
Il Comune di Marcaria ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo per la Lombardia la deliberazione del Consiglio comunale n. 51 del 24 ottobre 2023, avente ad oggetto l’adesione alla società consortile a responsabilità limitata “GAL Terre del Po 2.0 – Piano di sviluppo locale”. L’istanza è stata inoltrata via pec e assunta al protocollo pareri TUSP n. 8/2025.
La trasmissione è avvenuta solo il 27 febbraio 2025, a distanza di oltre un anno dall’adozione dell’atto consiliare. Nel frattempo, come emerge dalla visura camerale, l’operazione societaria risulta già perfezionata. La questione che si pone alla Sezione è dunque se il controllo preventivo previsto dall’art. 5 TUSP possa ancora essere esercitato su una scelta già attuata.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dalla ricostruzione della fase procedimentale che precede la stipulazione dell’atto negoziale. Il comma 1 dell’art. 5 TUSP impone che l’atto deliberativo di costituzione o di acquisto di partecipazioni sia analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società, alle ragioni e finalità della scelta e alla sua compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa. Il comma 2 richiede che l’atto dia atto della compatibilità dell’intervento con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato e che lo schema sia sottoposto a consultazione pubblica.
Il comma 3 prevede che le amministrazioni trasmettano alla Corte dei conti e all’Autorità garante della concorrenza e del mercato le deliberazioni di costituzione o di acquisizione, e che la Corte deliberi entro sessanta giorni dal ricevimento in ordine alla conformità dell’atto ai commi 1 e 2 e agli artt. 4, 7 e 8. Decorso inutilmente il termine, l’ente può procedere; in caso di parere in tutto o in parte negativo, l’amministrazione che intenda procedere ugualmente deve motivare analiticamente le ragioni del dissenso e darne pubblicità nel proprio sito istituzionale.
Sul piano della natura della funzione, la Sezione richiama le Sezioni riunite in sede di controllo n. 16/2022/QMIG, secondo cui la pronuncia resa sul parere previsto dall’art. 5 postula l’espletamento di una peculiare attività di controllo, con tempi, parametri ed esiti individuati dal legislatore. Tale funzione si distingue dalla funzione consultiva intestata alla Corte dall’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 e dal controllo preventivo di legittimità, poiché investe un atto già perfetto ed efficace, con un impedimento temporaneo alla sua esecuzione per il lasso di sessanta giorni, in conformità al principio generale dell’art. 21-quater, comma 1, della legge n. 241/1990.
Le Sezioni riunite collocano il controllo tra la fase pubblicistica, di determinazione della volontà dell’ente di assumere la veste di socio, e la fase privatistica, di attuazione mediante gli strumenti del diritto societario. L’intento è sottoporre a scrutinio i presupposti giuridici ed economici della scelta prima che essa venga attuata. Da qui la conseguenza ulteriormente precisata dalla giurisprudenza contabile: la funzione può essere utilmente esercitata solo su atti cui non abbia già fatto seguito l’attuazione societaria.
Nel caso concreto, dall’iter cronologico e dalla visura camerale risulta che il Comune è già socio della società e che il capitale è stato sottoscritto e interamente versato. Il processo di attuazione ha preso avvio con la deliberazione consiliare del 24 ottobre 2023 ed è stato attuato mediante gli strumenti del diritto societario. L’operazione è dunque già perfezionata. Tale elemento è in sé impeditivo della funzione intestata alla Corte dall’art. 5 TUSP, secondo il modello procedurale prefigurato dal legislatore. La Sezione dichiara pertanto il non luogo a provvedere sulla deliberazione, riservandosi eventuali considerazioni in sede di esercizio delle altre funzioni di controllo.
Nota della Redazione
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