Rideterminazione pensione regionale Sicilia e maggiorazioni RIA 1991-1993 (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 351 del 09.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 51, comma 3, della legge n. 388/2000, riferita al solo comparto dei dipendenti statali, non enuncia un principio erga omnes invocabile dagli ex dipendenti della Regione Siciliana, la cui disciplina in materia di stato giuridico ed economico resta affidata alla potestà legislativa esclusiva di cui all’art. 14, comma 1, lett. q), dello Statuto. Il riconoscimento della maggiorazione a titolo di Retribuzione Individuale di Anzianità per il triennio 1991-1993 presuppone un previo accertamento sul piano retributivo, cui consegue solo eventualmente il ricalcolo pensionistico. In assenza di un provvedimento formale dell’amministrazione di appartenenza o di una pronuncia definitiva del giudice del lavoro che abbia cristallizzato il diritto all’emolumento, la domanda di riliquidazione del trattamento di quiescenza è infondata.
Il Fatto
I ricorrenti, dipendenti in quiescenza della Regione Siciliana, hanno adito la Corte dei conti chiedendo la riliquidazione del trattamento pensionistico mediante l’inserimento nella base di calcolo di un ulteriore rateo di RIA maturato fino al 31/12/1993, quantificato per ciascun livello stipendiale secondo la tabella richiamata nel ricorso.
La pretesa si fonda sull’art. 9, commi 4 e 5, del d.P.R. n. 44/1990, sull’art. 7 del d.l. n. 384/1992 e sulle disposizioni regionali in materia di computo pensionistico, valorizzando la sentenza della Corte costituzionale n. 4/2024 che ha dichiarato illegittimo l’art. 51, comma 3, della legge n. 388/2000. Il Fondo Pensioni Sicilia e l’Assessorato regionale hanno eccepito difetto di giurisdizione, decadenza, inammissibilità del ricorso, prescrizione e infondatezza nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Giudice afferma anzitutto la giurisdizione della Corte dei conti. La domanda riguarda esclusivamente la prestazione pensionistica e la sua quantificazione: il petitum sostanziale attiene al rapporto previdenziale, non a quello di lavoro. Richiamando l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 16168/2011, il giudice rileva che la situazione soggettiva fatta valere presuppone diritti maturati nel rapporto di servizio, ma deduce come causa petendi il diverso rapporto previdenziale che ad esso si collega, senza incidenza sul rapporto di servizio né delibazione degli atti a esso ricollegabili.
Con riferimento alle eccezioni di inammissibilità dedotte ex artt. 152, comma 1, lett. d) ed e), e 153, comma 1, lett. b), c.g.c., il Giudice applica il criterio della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., che consente di decidere la causa sulla questione di più agevole soluzione anche se logicamente subordinata, in funzione di economia processuale e celerità. L’esame del merito assume dunque priorità.
Nel merito la domanda è respinta. Il Giudice richiama le decisioni della stessa Sezione nn. 272/2025, 296/2025, 301/2025 e 314/2025, nonché le pronunce della Sezione Sardegna n. 106/2025 e della Sezione Calabria n. 82/2025, condividendone le motivazioni.
Il fulcro dell’impostazione attorea viene ritenuto non condivisibile: dalla sentenza n. 4/2024 della Corte costituzionale, riferita a uno specifico comparto di dipendenti statali, non è estrapolabile un principio erga omnes invocabile dagli ex impiegati regionali per ottenere incrementi della RIA oltre il periodo normativamente previsto. La prospettazione è inoltre inattuabile per la specificità della disciplina regionale, espressione della potestà esclusiva di cui all’art. 14, comma 1, lett. q), dello Statuto siciliano.
Decisivo è infine il rilievo per cui la maggiorazione a titolo di RIA deve essere previamente riconosciuta sul piano retributivo, quale presupposto indefettibile del successivo adeguamento pensionistico. Solo dopo tale accertamento l’emolumento potrebbe transitare nella base pensionabile. Non è ammissibile chiedere direttamente la riliquidazione del trattamento in godimento facendo leva sull’imprescrittibilità del diritto pensionistico, in assenza di un provvedimento formale dell’amministrazione di appartenenza o di una pronuncia definitiva del giudice del lavoro che abbia già cristallizzato il credito retributivo, ormai peraltro prescritto. Le spese sono compensate per la novità e complessità delle questioni.
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Nota della Redazione
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