Responsabilità medica contabile: rigetto per difetto di prova del nesso causale (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 150 del 23.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di responsabilità amministrativa dei sanitari per il danno erariale derivante dalla definizione transattiva di un contenzioso risarcitorio, la domanda proposta dalla Procura contabile presuppone la dimostrazione certa del nesso causale tra la condotta del medico e la lesione patita dal paziente. Non è sufficiente che il nesso appaia verosimile: occorre che, secondo un giudizio ex ante di preponderanza causale, risulti assolutamente più probabile che non che il danno si sia verificato per effetto della specifica condotta contestata. Laddove più ipotesi causali restino parimenti plausibili, il dubbio non può risolversi a sfavore del convenuto. La transazione stipulata tra struttura sanitaria e danneggiato è opponibile al dipendente nel giudizio di responsabilità, ma non ne prova la colpa. La mancata partecipazione del medico al procedimento civile integra, semmai, un possibile profilo di colpa lieve, non idoneo a integrare la colpa grave richiesta dalla legge.

Il Fatto

La Procura regionale ha convenuto in giudizio due medici endoscopisti, chiedendone la condanna al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno erariale, da ripartirsi in parti uguali. Il pregiudizio contestato derivava dalla definizione transattiva, raggiunta dalla struttura sanitaria con una paziente, di un contenzioso avviato con ricorso per accertamento tecnico preventivo per presunta malpractice sanitaria.

Secondo l’accusa contabile, la lesione della parete gastrica, con conseguente peritonite e necessità di intervento demolitivo, era stata cagionata dalla procedura endoscopica eseguita dai due medici. La somma richiesta era stata ridotta dalla Procura, detraendo la quota astrattamente riferibile a un’altra professionista, la cui posizione era stata archiviata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha affrontato anzitutto le eccezioni preliminari. Quanto all’art. 13 della legge n. 24/2017, i convenuti sostenevano l’inammissibilità della domanda per mancata comunicazione dell’avvio delle trattative stragiudiziali. La Sezione ha respinto la tesi, sul rilievo che i fatti di presunta malpractice risalgono al 2016, anteriormente all’entrata in vigore della disciplina, con la conseguenza che le norme processuali della legge Gelli-Bianco non sono applicabili ratione temporis.

Quanto alla prescrizione, i convenuti hanno dedotto la scadenza del termine quinquennale dal pagamento alla paziente. Il Collegio ha disatteso l’eccezione, computando la sospensione dei termini disposta ope legis dalla normativa emergenziale Covid-19, che ha allungato il decorso prescrizionale, rendendo tempestiva l’iniziativa della Procura.

Nel merito, la Corte ha invece accolto le difese. Il Collegio ha osservato che la Procura riteneva provata la sequenza causale, senza però che emergesse alcuna prova certa che la lesione si fosse verificata nella fase di ripresa della procedura, anziché in quella iniziale, giudicata dalla stessa Procura doverosa e necessaria.

Le relazioni del c.t.u. e dell’ausiliario, pur affermando la verosimile origine iatrogena della lacerazione, non chiarivano in quale fase della procedura essa si fosse prodotta. La relazione di parte convenuta prospettava, per contro, una diversa ipotesi: una lesione già innescata in una precedente procedura, per topografia, cronologia e tipologia di strumentazione tagliente.

Nell’incertezza tra ipotesi alternative, il Collegio ha escluso che potesse affermarsi, secondo un giudizio ex ante di preponderanza causale, che la perforazione derivasse proprio dalla fase di ripresa dell’esame. La mancata partecipazione dei medici al procedimento civile avrebbe potuto, al più, integrare una colpa lieve, non la colpa grave. I convenuti, in ogni caso, avevano operato in situazione di urgenza indifferibile, con parere conforme alle linee guida internazionali. La domanda è stata rigettata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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