L’agente della riscossione comunica il nominativo del responsabile del procedimento (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 208 del 27.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel nuovo assetto della riscossione nazionale, il soggetto preposto cui il Comune ha affidato le attività di riscossione delle proprie entrate è agente contabile tenuto alla resa del conto. Per le entrate diverse da quelle statali egli redige un conto della gestione, che presenta all’ente locale nel cui interesse la gestione ha avuto luogo. Il Comune deve poter individuare l’interlocutore preposto alla firma del conto e all’intrattenimento dei rapporti, ed è onere dell’agente della riscossione comunicargli il nominativo del responsabile del procedimento. L’obbligo discende dal combinato disposto degli artt. 138 e 139 del Codice della giustizia contabile, dell’art. 52, comma 5, lett. b), d.lgs. n. 446/1997 e dell’art. 5, comma 3, legge n. 241/1990, in attuazione dei principi di trasparenza e buona amministrazione. I flussi informativi telematici mensili sullo stato della riscossione non esauriscono, di per sé, l’onere identificativo.

Il Fatto

Il Sindaco di un Comune veneto ha attivato la funzione consultiva della Sezione regionale di controllo ai sensi dell’art. 7, comma 8, legge n. 131/2003, chiedendo se l’agente della riscossione affidatario delle entrate comunali, in quanto agente contabile ex art. 93 del d.lgs. n. 267/2000, sia tenuto a comunicare all’Ente il nominativo del soggetto preposto alla firma del conto e ai rapporti con il Comune.

L’Ente aveva affidato la riscossione coattiva delle proprie entrate al soggetto preposto alla riscossione nazionale. Il Revisore dei conti aveva sollecitato la richiesta del nominativo; l’agente aveva riscontrato eccependo il difetto di un proprio obbligo, assumendo che l’Amministrazione creditrice fosse onerata della nomina del responsabile del procedimento. Da qui l’interpello alla Corte.

La Motivazione della Corte

La Sezione esamina anzitutto i requisiti di ammissibilità. Sul piano soggettivo la richiesta è ammissibile: proviene da un Comune, ente legittimato, ed è sottoscritta dal Sindaco. La mancata trasmissione tramite il Consiglio delle autonomie locali non è ostativa, poiché la norma la prevede solo “di norma”.

Sul piano oggettivo la Sezione riconosce che il quesito presenta peculiarità che lo collocano in limine materiae: investe un rapporto convenzionale specifico, lambisce profili di diritto tributario e tocca la resa del conto, materia ascrivibile alla funzione giurisdizionale. Ciò nonostante, in nome della leale collaborazione istituzionale, il Collegio procede al merito nei limiti di un esame normativo e astratto, privo di implicazioni fattuali.

Nel merito, la Corte muove dall’art. 25 del d.lgs. n. 112/1999, riprodotto nell’art. 221 del d.lgs. n. 33/2025 (applicabile dal 1° gennaio 2026). La norma distingue due regimi: per le entrate statali l’agente rende il conto giudiziale all’amministrazione di appartenenza; per le altre entrate redige un conto della gestione, lo sottoscrive e lo presenta all’ente locale, che lo verifica, lo parifica e lo trasmette alla Sezione giurisdizionale. Il diverso nomen non degrada tali conti a meri conti amministrativi, ma ne differenzia solo la modulistica.

La Sezione rileva poi che i flussi informativi telematici mensili sullo stato della riscossione, disciplinati dall’art. 36 del d.lgs. n. 112/1999 e dal decreto ministeriale del 22 ottobre 1999, non esauriscono l’esigenza identificativa. Richiama quindi gli artt. 138 e 139 del Codice della giustizia contabile, che pongono in capo all’Amministrazione l’onere di comunicare i dati dell’agente contabile e del responsabile del procedimento, e l’art. 52, comma 5, lett. b), d.lgs. n. 446/1997. L’agente nomina propri funzionari responsabili della riscossione; l’art. 5, comma 3, legge n. 241/1990 impone di comunicare ai soggetti interessati il nominativo del responsabile del procedimento. Da qui l’obbligo di comunicazione all’Ente, funzionale alla corretta tenuta dell’Anagrafe degli agenti contabili.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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