Cessazione della materia del contendere per riliquidazione della pensione (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 50 del 17.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico dinanzi alla Corte dei conti, la cessazione della materia del contendere va dichiarata quando l’INPS, nel corso del processo, abbia concretamente aggiornato il montante contributivo e riliquidato il trattamento pensionistico, corrispondendo gli arretrati di spettanza. L’adeguamento intervenuto in pendenza di giudizio, provato dal prospetto contabile di ricalcolo e riconosciuto dalla parte ricorrente, priva di interesse la domanda di condanna e determina l’estinzione del giudizio. La compensazione delle spese di lite trova giustificazione nel non tardivo adempimento dell’Istituto, ove l’errata determinazione iniziale del trattamento sia imputabile all’indicazione degli imponibili contributivi resa dalla amministrazione datrice di lavoro e non all’INPS.

Il Fatto

La ricorrente, già dipendente del Ministero dell’Istruzione con la qualifica di dirigente scolastico, ha cessato dal servizio dall’1.9.2021 ed è titolare di un trattamento pensionistico liquidato dall’INPS. Ha rilevato una significativa differenza tra le retribuzioni utilizzate per il calcolo del montante contributivo degli anni 2018 e 2019 e quelle risultanti dalla certificazione unica rilasciata dal datore di lavoro pubblico. In particolare, per il 2018 l’INPS avrebbe considerato un imponibile di euro 57.194,22 a fronte di euro 65.303,87 risultanti da CUD; per il 2019, un imponibile di euro 70.691,94 a fronte di euro 82.090,32.

La ricorrente ha quindi adito la Corte dei conti per ottenere la riliquidazione della quota C o terza quota del trattamento, previa corretta individuazione del montante contributivo complessivo, con condanna dell’INPS al pagamento degli arretrati, maggiorati di interessi e rivalutazione. L’INPS, costituendosi, ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese; il Ministero ha chiesto in via preliminare l’estromissione per difetto di legittimazione passiva e, nel merito, il rigetto del ricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce la domanda come volta a ottenere la modifica del montante contributivo mediante l’inserimento delle retribuzioni riportate sulla certificazione fiscale e la conseguente rideterminazione del trattamento pensionistico. Rileva, quindi, che l’Istituto previdenziale ha provveduto ad aggiornare il montante contributivo annuo relativo agli anni 2018 e 2019 e a riliquidare la pensione della ricorrente.

L’adeguamento del rateo è stato effettuato nel mese di dicembre 2024, unitamente alla corresponsione degli arretrati di spettanza. Tale circostanza, affermata nella relazione amministrativa inviata dal funzionario INPS, è provata dal prospetto contabile di ricalcolo riversato in atti ed è stata riconosciuta in udienza dalla difesa di parte ricorrente.

Sussistono pertanto i presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere: la pretesa sostanziale è stata soddisfatta in pendenza di giudizio e la domanda di condanna ha perso il suo oggetto. La Corte non si pronuncia sull’estromissione del Ministero, divenuta superflua per l’effetto estintivo.

Quanto alle spese, la Corte dispone la compensazione in ragione del non tardivo adempimento dell’INPS. L’errata iniziale determinazione del trattamento pensionistico è imputabile esclusivamente all’errata indicazione degli imponibili contributivi a cura dell’amministrazione datrice di lavoro, circostanza che esclude un contegno processuale censurabile dell’Istituto e giustifica la reciproca soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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