La perdita azzera il valore delle partecipazioni nel conto giudiziale (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 82 del 10.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nella redazione del conto giudiziale dell’agente contabile consegnatario di azioni, il valore delle partecipazioni va determinato secondo il metodo del patrimonio netto di cui al punto 6.1.3 dell’allegato 4/3 al d.lgs. n. 118 del 2011. Ove il valore della partecipazione diventi negativo per effetto di perdite, essa si azzera: non può essere iscritta con valore di segno negativo. L’indicazione di un importo negativo costituisce irregolarità del conto, emendabile mediante rettifica. Accertata la regolarità del conto rettificato, in assenza di ammanchi e di profili di responsabilità, il giudice approva il conto e pronuncia il discarico dell’agente contabile.
Il Fatto
Il giudizio di conto riguarda la gestione di titoli azionari per l’anno 2018 da parte di un agente contabile di un Comune. Dall’esame della relazione del magistrato relatore emerge che il valore della partecipazione in una società, calcolato al 31 dicembre 2018 con il metodo del patrimonio netto, era stato indicato in due importi di segno negativo.
La Procura contabile ritiene scorretta l’iscrizione di un valore negativo quando il patrimonio netto della società partecipata è inferiore a zero. Richiamate le ordinanze della stessa Sezione nn. 21 e 22 del 2022, chiede dichiararsi l’irregolarità del conto e la sua rettifica, con iscrizione della partecipazione a valore zero. L’agente contabile si costituisce e deduce di avere già rettificato spontaneamente il conto, indicando la partecipazione a zero, e chiede il discarico.
La Motivazione della Corte
La questione è di puro diritto contabile. Il punto 6.1.3 dell’allegato 4/3 al d.lgs. n. 118 del 2011 — principio contabile concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria — prevede espressamente che, quando il valore della partecipazione diventa negativo per effetto di perdite, la partecipazione si azzera.
La regola risponde all’esigenza di una rappresentazione veritiera e trasparente della situazione finanziaria delle partecipazioni e della loro incidenza sul bilancio pubblico. Un valore di segno negativo non trova quindi cittadinanza nel conto: il limite inferiore è lo zero. La Sezione conferma l’indirizzo già espresso con le ordinanze nn. 21 e 22 del 2022, che la Procura aveva correttamente richiamato a sostegno della propria conclusione.
Sul piano processuale, il Collegio rileva che l’agente contabile ha depositato un conto rettificato. All’udienza dell’8 maggio 2024 era emerso un problema formale relativo alla firma dell’atto; con ordinanza il giudizio è stato rinviato al 3 luglio 2024 per consentire la regolarizzazione del deposito. All’udienza successiva la documentazione è risultata regolare e adeguata, con l’adesione del pubblico ministero contabile, che ha chiesto il discarico.
Accertato che il conto è stato debitamente rettificato, sottoscritto e trasmesso, il Collegio approva il conto giudiziale e pronuncia il discarico dell’agente contabile. Stante la regolarità del conto, l’assenza di ammanchi e di profili di responsabilità, non vi è luogo a provvedere sulle spese.
Nota della Redazione
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