Partecipazione azionaria con patrimonio netto negativo azzera il conto dell’agente contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 81 del 10.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel conto della gestione di azioni, il valore della partecipazione detenuta dall’agente contabile va determinato secondo il metodo del patrimonio netto, indicato al punto 6.1.3 dell’allegato 4/3 al d.lgs. n. 118 del 2011. Se per effetto di perdite il valore della partecipazione diventa negativo, la partecipazione si azzera e non può essere esposta con segno negativo. L’indicazione di un valore negativo non risponde a una corretta applicazione del principio contabile, perché compromette l’esposizione veritiera e trasparente della situazione finanziaria e dell’incidenza della partecipazione sul bilancio pubblico. Accertata la rettifica del conto, il giudice contabile ne dispone l’approvazione con conseguente discarico dell’agente contabile. Stante la regolarità del conto, l’assenza di ammanchi e di profili di responsabilità, non vi è luogo a provvedere sulle spese.

Il Fatto

Il giudizio di conto riguarda la gestione di azioni per l’anno 2017 di un agente contabile di un Comune. Nel conto giudiziale il valore della partecipazione in una società per azioni al 31 dicembre 2017, calcolato con il metodo del patrimonio netto, risultava indicato in misura negativa, pari a euro 18.062,84.

La Procura contabile ha rilevato che l’esposizione di un valore negativo contrasta con il principio contabile applicato, quando il patrimonio netto della società partecipata è inferiore a zero. Ha quindi chiesto dichiararsi l’irregolarità del conto e la sua rettifica, con iscrizione della partecipazione a valore zero. L’agente contabile si è costituito, rappresentando di avere spontaneamente rettificato il conto e chiedendo il discarico.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce il quadro normativo di riferimento nel d.lgs. n. 118 del 2011, allegato 4/3, punto 6.1.3, che disciplina la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria. La regola è esplicita: quando il valore della partecipazione diventa negativo per effetto di perdite, la partecipazione si azzera.

Il Collegio richiama le ordinanze nn. 21 e 22 del 2022 della stessa Sezione, che avevano già chiarito come il metodo del patrimonio netto risponda all’esigenza di un’esposizione contabile il più veritiera e trasparente possibile della situazione finanziaria delle partecipazioni e della loro incidenza sul bilancio pubblico. Su questa base la tesi della Procura contabile risulta fondata: il valore zero, e non il segno negativo, è la rappresentazione corretta.

La vicenda processuale si articola in due passaggi. All’udienza dell’8 maggio 2024 il Collegio ha rilevato un problema formale sulla firma del conto rettificato depositato dall’agente contabile e ha rinviato con ordinanza all’udienza del 3 luglio 2024, per consentire la regolarizzazione del deposito.

All’udienza successiva la regolarità e l’adeguatezza della documentazione sono state verificate con l’adesione del Pubblico Ministero, che ha chiesto il discarico. Il Collegio ha accertato che il conto risulta debitamente rettificato, sottoscritto e trasmesso dall’agente contabile, con la partecipazione iscritta a valore zero.

Su queste premesse la Corte approva il conto giudiziale e pronuncia il discarico dell’agente contabile. La regolarità del conto, l’assenza di ammanchi e di profili di responsabilità escludono la pronuncia sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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