Quesito sull’art. 86 TUEL e perimetro della contabilità pubblica (Corte dei Conti Sez. contr. Abruzzo n. 117 del 29.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
La funzione consultiva della Corte dei conti incontra un limite oggettivo nel perimetro della contabilità pubblica, da intendersi in senso dinamico e circoscritto alle sole disposizioni di coordinamento della finanza pubblica che pongono limiti e divieti strumentali al contenimento della spesa. Le questioni che presentano meri riflessi finanziari restano estranee a tale perimetro. Nell’esercizio del controllo, la Sezione regionale, dubitando della riconducibilità del quesito alla materia, non può decidere autonomamente in senso difforme dall’orientamento della Sezione delle autonomie, ma sospende la pronuncia e propone al Presidente della Corte la rimessione alle Sezioni centrali della questione di massima. La presenza di pronunce definitive di un altro plesso giurisdizionale, ad avviso della Sezione, va considerata indice rivelatore della mancata inerenza alla contabilità pubblica, e non già autonomo presupposto negativo di inammissibilità.

Il Fatto

Il Sindaco di un ente locale ha chiesto alla Sezione regionale di controllo un parere, per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali, ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, sull’applicazione dell’art. 86 TUEL. Il quesito riguarda la possibilità di versare i contributi assistenziali al Sindaco che, all’atto dell’insediamento e per alcuni mesi successivi, abbia svolto attività autonoma e che alla data odierna risulti disoccupato, in carenza della dichiarazione di rinuncia all’esercizio della libera professione per tutta la durata del mandato, e se, in caso affermativo, gli arretrati previdenziali siano dovuti fin dall’inizio del mandato.

La vicenda si colloca dopo che la Corte di Cassazione, con le ordinanze n. 24615/2023 e n. 18396/2024, ha adottato una lettura difforme dall’orientamento contabile, ritenendo non necessaria la rinuncia all’attività professionale per l’accollo contributivo.

La Motivazione della Corte

La Sezione verifica anzitutto l’ammissibilità soggettiva, ritenendola sussistente poiché l’istanza proviene dal Sindaco per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali. Passa poi ai presupposti oggettivi, distinguendo tra requisiti positivi e negativi.

Sul piano dei presupposti positivi, la Sezione richiama la nozione dinamica di contabilità pubblica elaborata dalle delibere di orientamento, secondo cui la materia non comprende qualsiasi attività dell’ente con riflessi finanziari, ma solo le questioni relative a disposizioni di coordinamento della finanza pubblica. Rileva che l’art. 86 TUEL disciplina la gestione di spese previdenziali degli amministratori locali, con profili contabili residuali rispetto a problematiche di ordine giuridico rimesse ad altra sede. La circostanza che sull’interpretazione della norma si sia espressa la Cassazione costituisce, secondo la Sezione, indice sintomatico dell’estraneità alla contabilità pubblica, come affermato nella deliberazione n. 2/SEZAUT/2023/QMIG.

Tuttavia, la Sezione prende atto che la Sezione delle autonomie, con la deliberazione n. 7/2018/QMIG, aveva ritenuto le condizioni positive “ampiamente riscontrabili”. Non ritenendo di potersi discostare autonomamente, ritiene auspicabile un chiarimento nomofilattico.

Quanto ai presupposti negativi, la Sezione osserva che l’interferenza con le funzioni giurisdizionali deve impedire la sovrapposizione con procedimenti in corso. Nel caso di specie esiste una decisione passata in giudicato di altro plesso, che non ha coinvolto il Comune richiedente: viene così meno il pericolo di ingerenza. Subordinare l’ammissibilità all’insussistenza di pronunce definitive comprimerebbe l’attività consultiva e farebbe dipendere l’esito da circostanze contingenti.

Nel merito, la Sezione intravede margini per rivedere l’orientamento restrittivo sull’art. 86, comma 2, TUEL, valorizzando la lettura costituzionalmente orientata delle pronunce di legittimità, che tutela le peculiarità del lavoratore autonomo in funzione dell’art. 51, comma 3, Cost..

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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