Inammissibile il conto giudiziale privo dei versamenti in tesoreria (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 125 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale dell’agente della riscossione deve rappresentare in modo completo e distinto il carico e lo scarico: le riscossioni e i versamenti in tesoreria costituiscono due colonne imprescindibili del modello 21 previsto dal d.p.r. n. 194/1996. L’indicazione delle riscossioni tramite POS nella colonna “VERSAMENTO IN TESORERIA” non è una mera imprecisione formale, ma determina la carenza di un elemento essenziale del conto, poiché rende impossibile la verifica dell’effettivo trasferimento dei fondi all’ente. Ne consegue l’inammissibilità del conto e l’impossibilità di incardinare il giudizio di conto, non potendo il giudice supplire alle omissioni del contabile né ricostruire autonomamente la gestione.
Il Fatto
Il giudizio ha ad oggetto il conto giudiziale reso da un agente contabile di un Comune, relativamente all’esercizio finanziario 2021. Con relazione di irregolarità il magistrato relatore ha rilevato che il conto risultava non correttamente strutturato, in quanto privo dei versamenti, sostituiti dall’inclusione degli incassi tramite POS nella colonna del versamento in tesoreria.
L’agente contabile ha resistito sostenendo che le somme riscosse elettronicamente non entrano mai nella sua disponibilità materiale, ma sono accreditate direttamente sul conto di tesoreria dell’ente, con esclusione del maneggio di denaro. Ha inoltre dedotto il carattere meramente formale delle irregolarità, la piena ricostruibilità della gestione attraverso le scritture contabili e gli estratti conto, l’assenza di ammanchi e di danno erariale, nonché la propria buona fede. Il Pubblico Ministero ha concluso per l’inammissibilità del conto e per l’obbligo di ripresentazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla distinzione tra i modelli di conto previsti dal d.p.r. n. 194/1996. Per l’economo è previsto il modello 23; per l’agente della riscossione il modello 21, che deve indicare le generalità dell’agente, il periodo di gestione e gli estremi della riscossione, con specifica annotazione dei versamenti in tesoreria, del numero di quietanza e del relativo importo.
Il conto giudiziale, osserva la Corte, deve fornire una rappresentazione sincera e precisa dei fatti di gestione. I suoi pilastri sono il carico, cioè l’ammontare delle somme riscosse che genera il debito dell’agente, e lo scarico, cioè l’ammontare delle somme riversate alla tesoreria dell’ente, che estingue il debito. La loro distinta rappresentazione incarna l’equazione fondamentale che il giudizio di conto è chiamato a verificare.
Sulla nozione di riscossione il Collegio aderisce all’orientamento prevalente della giurisprudenza contabile: il maneggio di denaro va inteso nel senso più ampio e comprende tutti i crediti dell’Amministrazione che il contabile ha l’obbligo di riscuotere, anche quando la riscossione avviene tramite altri soggetti, POS o conto corrente postale. Ne deriva l’applicazione della disciplina dell’agente contabile e l’obbligo di resa del conto giudiziale anche per gli incassi elettronici.
Nel caso concreto, però, il conto presenta nella sezione “VERSAMENTO IN TESORERIA” esclusivamente i dati relativi alle riscossioni effettuate tramite POS. L’errata classificazione non è una mera imprecisione formale, ma una carenza di un elemento essenziale, perché rende impossibile la verifica dello scarico e non documenta l’effettivo trasferimento dei fondi all’ente, impedendo di evincere se, quando e per quale importo l’agente abbia adempiuto all’obbligo restitutorio. Il conto è pertanto intrinsecamente non verificabile.
La Corte richiama il principio per cui il conto redatto su modello irrituale, ma contenente comunque gli elementi essenziali, risponde alle finalità cui è preordinato e può essere qualificato conto giudiziale. Nella specie manca invece l’elemento che documenta il trasferimento dei fondi, sicché l’atto non può essere qualificato rendiconto né conto giudiziale idoneo a incardinare il giudizio. L’ordine di integrazione documentale opera solo quando il conto sia ontologicamente esistente e strutturalmente formato.
Il Collegio dichiara quindi inammissibile il giudizio, con necessità di un nuovo deposito del conto, e nulla per le spese stante la pronuncia in rito.
Nota della Redazione
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