Diritto alla pensione definitiva con valorizzazione del periodo contributivo certificato (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 157 del 24.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico in via definitiva, con valorizzazione di un periodo assicurativo non considerato nel provvedimento provvisorio, va riconosciuto quando risulti provata in atti la certificazione della posizione contributiva da parte dell’amministrazione datrice di lavoro. L’inerzia dell’ente previdenziale, giustificata dai soli tempi tecnici di lavorazione della pratica, non preclude l’accertamento giudiziale del diritto. La condanna dell’INPS alla corresponsione di quanto spettante, oltre arretrati, interessi legali e rivalutazione monetaria, consegue all’accertamento del diritto anche in difetto di un preventivo provvedimento amministrativo di riliquidazione. Le spese di lite seguono la soccombenza virtuale dell’amministrazione che abbia omesso di certificare il periodo contributivo, nonostante le sollecitazioni dell’ente previdenziale e l’evidenza del problema nell’estratto contributivo.

Il Fatto

Il ricorrente è titolare di un trattamento di pensione ordinaria di vecchiaia con decorrenza dal 01.11.2017, liquidato in via provvisoria. Dal prospetto SM5007 ha rilevato che l’anzianità assicurativa e la contribuzione relative all’anno 2001, quale lavoratore subordinato di una azienda sanitaria locale, non erano state valutate ai fini pensionistici. Dopo diffide trasmesse dal 2018, ha adito il giudice per ottenere la pensione definitiva previo riconoscimento del servizio prestato nel 2001, con arretrati, accessori e spese al legale antistatario.

L’INPS si è costituito eccependo la propria estraneità alla variazione dei dati contributivi, forniti dall’amministrazione di appartenenza, e la carenza di interesse attuale della domanda. Ha chiesto l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’azienda sanitaria. Con ordinanza n. 176/2025 è stata disposta l’integrazione ai sensi dell’art. 160 bis c.g.c., ai fini della certificazione dei periodi lavorativi. L’amministrazione, costituitasi, ha certificato la retribuzione per l’anno 2001 utile ai fini pensionistici.

La Motivazione della Corte

La questione concerne il diritto alla liquidazione del trattamento pensionistico in via definitiva, previo riconoscimento e valorizzazione di un periodo assicurativo mancante. Il thema decidendum si incentra sull’accertamento del diritto alla riliquidazione, una volta acquisita la prova della posizione contributiva.

Il giudice rileva che in atti risulta la certificazione della posizione assicurativa relativa al lavoro prestato presso l’azienda sanitaria e la contribuzione versata relativa al 2001 (CPDEL). L’INPS non ha ancora riconosciuto quanto richiesto, ma il ritardo è ascrivibile ai soli tempi tecnici di lavorazione. Su tale presupposto probatorio si fonda il riconoscimento del diritto.

Assume rilievo determinante l’opposizione del ricorrente alla richiesta di rinvio avanzata dall’ente previdenziale. La parte ha chiesto la decisione, impedendo la dilazione del giudizio. Il giudice ha quindi trattenuto la causa in decisione, riconoscendo il diritto alla riliquidazione con inclusione, per l’annualità considerata, del periodo di servizio prestato.

Consegue la condanna dell’INPS alla sollecita corresponsione di quanto spettante, oltre arretrati, con interessi nella misura legale e rivalutazione monetaria limitatamente all’importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi, con decorrenza dalla scadenza di ciascun rateo sino al soddisfo.

Quanto alle spese, il giudice le pone a carico dell’azienda sanitaria in ragione della soccombenza virtuale, per il ritardo e per il mancato accertamento del periodo, certificato solo dopo l’integrazione del contraddittorio. Il giudice sottolinea che il problema era indicato nell’estratto contributivo e che le richieste inoltrate dall’INPS all’azienda nel 2025 non erano state evase. Nulla per le spese di giudizio stante la gratuità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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