Dipendenza da causa di servizio e giurisdizione sull’equo indennizzo (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 152 del 24.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico dinanzi alla Corte dei conti la giurisdizione sussiste in quanto sia coinvolto il riconoscimento del diritto al trattamento pensionistico. È quindi ammissibile, in relazione alla futura richiesta di pensione privilegiata ordinaria, il ricorso proposto dal dipendente ancora in servizio per l’accertamento della dipendenza da causa di servizio delle infermità. Resta invece estranea a tale giurisdizione, e appartiene al giudice amministrativo, ogni questione relativa all’equo indennizzo, provvidenza attinente al rapporto di impiego. Il giudizio contabile è giudizio sul rapporto e non sulla legittimità formale degli atti, sicché le censure di eccesso di potere rilevano solo ai fini del sindacato sul rapporto.

Il Fatto

Il ricorrente, assistente capo coordinatore della Polizia di Stato ancora in servizio, ha domandato il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di due infermità — una tendinopatia del gomito sinistro e una spondiloartrosi con discopatia cervicale — e la conseguente concessione dell’equo indennizzo, oltre all’accertamento del diritto alla pensione privilegiata con ascrivibilità all’ottava categoria all’atto del pensionamento.

Il Ministero dell’interno aveva rigettato l’istanza con decreto del 2016, sulla base del parere negativo del Comitato di verifica. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento davanti alla Corte dei conti, chiedendone la disapplicazione. Il Ministero e l’INPS, costituitisi, hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice contabile.

La Motivazione della Corte

In via pregiudiziale, il giudice ha dichiarato il parziale difetto di giurisdizione in relazione alla domanda sull’equo indennizzo. Secondo il pacifico orientamento richiamato, ogni questione relativa a tale beneficio appartiene alla giurisdizione del giudice del rapporto di lavoro, individuato nel giudice amministrativo, presso il quale la causa può essere riassunta nel termine perentorio di cui all’art. 17, comma 2, c.g.c..

Il giudice ha precisato che la giurisdizione contabile in materia pensionistica sussiste solo in quanto sia coinvolto il riconoscimento del diritto al trattamento pensionistico. Non è configurabile una domanda di mero accertamento della dipendenza da causa di servizio priva di connessione con il pagamento della pensione privilegiata. Nel caso concreto, la parte relativa all’equo indennizzo esula quindi dalla giurisdizione del giudice contabile.

Ha poi ricordato che il giudizio pensionistico dinanzi al giudice contabile è giudizio sul rapporto e non sulla legittimità degli atti. Le censure del ricorrente sono pertanto ammissibili solo ai fini del sindacato sul rapporto, non della legittimità formale dei provvedimenti impugnati.

Quanto all’ammissibilità, la Corte ha applicato i principi della sentenza delle Sezioni Riunite n. 12/2023/QM/PRES, seguiti dalla giurisprudenza di appello: il ricorso proposto da personale in servizio è ammissibile in relazione alla futura richiesta di pensione privilegiata, fermo restando il difetto di giurisdizione sull’equo indennizzo. Le contrarie eccezioni delle parti resistenti sono state disattese.

Nel merito, la consulenza medico legale disposta d’ufficio ha accertato la non dipendenza della tendinopatia e, viceversa, la dipendenza da concausa di servizio della patologia cervicale, ascrivibile all’ottava categoria di tabella A, valida ai fini del futuro trattamento di privilegio. Il parere, adeguatamente motivato e non contestato da consulenti di parte, è stato condiviso. Il ricorso è stato quindi parzialmente accolto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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