Assoluzione dal danno erariale per mancanza di obblighi comunicativi verso l’amministrazione finanziatrice (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 164 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il soggetto che svolge le funzioni di stazione appaltante e centro unico di acquisto su delega della Regione non è destinatario di obblighi comunicativi verso l’amministrazione statale finanziatrice, allorché la procedura di rendicontazione e di erogazione del contributo faccia capo esclusivamente alla Regione medesima. La mancata conoscenza del danno da parte di una sola delle amministrazioni coinvolte non può fondare la diversa decorrenza del termine prescrizionale, ove l’ente che ha indetto la gara e che ha erogato i contributi fosse pienamente edotto del contenuto degli atti negoziali. Non sussiste il nesso causale tra la condotta del delegato e il danno erariale quando l’amministrazione procedente, titolare esclusiva del potere di verifica, avrebbe potuto e dovuto non erogare la quota di contributo ritenuta non spettante. La prescrizione del diritto al risarcimento del danno erariale decorre dal momento in cui il danno è conoscibile con l’ordinaria diligenza, senza che assuma rilievo l’eventuale conflitto di interessi, ove non dimostrata la sua incidenza causale sul pregiudizio.
Il Fatto
La Procura regionale conveniva in giudizio dinanzi alla Sezione giurisdizionale pugliese il Consorzio Trasporti Aziende Pugliesi e il suo legale rappresentante, quale RUP, per sentirli condannare al risarcimento del danno erariale derivante dallo sviamento di parte di un finanziamento pubblico destinato al rinnovo del parco autobus per il trasporto pubblico locale. Il consorzio, individuato dalla Regione come centro unico di acquisto, aveva incluso nella procedura di gara l’acquisto di autobus usati e i costi della manutenzione full service, voci che la Procura riteneva escluse dal contributo pubblico.
Il danno era stato inizialmente contestato sia verso la Regione Puglia che verso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, ma, a seguito delle deduzioni difensive che dimostravano la piena conoscenza della documentazione di gara da parte della Regione, la contestazione era stata limitata al solo danno verso il Ministero, per il quale si assumeva un doloso occultamento delle condizioni contrattuali.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accolto l’eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti con riferimento alla quota di danno relativa ai mandati di pagamento antecedenti il quinquennio, rilevando che la conoscibilità del danno non poteva essere differenziata tra le amministrazioni coinvolte. La Corte ha evidenziato che la Regione Puglia, nel concedere i contributi, aveva espletato tutti i controlli di propria competenza sulla documentazione e sulla qualità dei veicoli, senza che alcun obbligo comunicativo sussistesse in capo ai convenuti verso il Ministero, il quale riceveva un mero resoconto di quanto già verificato ed erogato dalla Regione.
Quanto al merito, la Corte ha escluso il nesso causale tra le condotte contestate e il danno, osservando che la scelta di individuare il consorzio come stazione appaltante lasciava inalterati i poteri di verifica e controllo della Regione, la quale era rimasta titolare esclusiva della fase di rendicontazione. La Regione, pienamente edotta del contenuto dei documenti di gara sin dal 2017, avrebbe dovuto valutare attentamente le clausole contestate al momento dell’erogazione, senza che alcun ruolo istruttorio fosse stato svolto dai convenuti nel procedimento di concessione del contributo.
Il Collegio ha infine ritenuto non dimostrato che i presunti costi aggiuntivi per la manutenzione avessero inciso sul prezzo di acquisto degli autobus, rilevando la maggiore economicità della procedura rispetto a quella Consip e la natura di mera estensione della garanzia legale del pacchetto manutentivo offerto. Per la residua somma non coperta da prescrizione, i convenuti sono stati assolti dagli addebiti, con condanna della Regione al pagamento delle spese di lite, trattandosi di soggetti che hanno agito per il conseguimento di finalità pubblicistiche.
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Nota della Redazione
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