Inammissibile il conto giudiziale privo dei versamenti in tesoreria (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 163 del 19.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto il conto giudiziale deve rappresentare in modo completo e veritiero i fatti di gestione, distinguendo le operazioni di carico, costituite dalle somme riscosse, dalle operazioni di scarico, costituite dalle somme riversate in tesoreria. L’indicazione degli incassi tramite POS nella colonna “VERSAMENTO IN TESORERIA” del modello 21 previsto dal d.p.r. n. 194/1996 non è una mera imprecisione formale, ma determina la carenza di un elemento essenziale, poiché rende impossibile la verifica dell’effettivo trasferimento dei fondi all’ente. Il conto così redatto è inammissibile e non incardina validamente il giudizio avanti la Corte dei conti, poiché il giudice non può supplire alle omissioni del contabile né ricostruire autonomamente la gestione. Il contabile è pertanto tenuto a un nuovo deposito del conto.
Il Fatto
La vicenda trae origine dal conto giudiziale reso da un agente contabile di un Comune abruzzese per l’esercizio finanziario 2019, nell’ambito della gestione dei riscuttori interni speciali per estumulazioni. Il magistrato relatore, con relazione depositata nell’ottobre 2025, ha rilevato che il conto risultava non correttamente strutturato, in quanto privo dei versamenti in tesoreria, sostituiti dall’inclusione degli incassi tramite POS nella relativa colonna del modello 21. Il relatore ha quindi prospettato l’inammissibilità del conto e, in subordine, la sua irregolarità e il rigetto nel merito.
L’agente contabile si è costituito sostenendo il carattere meramente formale dei rilievi, l’assenza di ammanchi e di danno erariale e la piena ricostruibilità della gestione tramite le scritture contabili dell’ente. Ha chiesto il discarico dei conti. Il Pubblico Ministero, all’udienza, ha concluso per l’inammissibilità e per l’obbligo di ripresentazione del conto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla disciplina regolamentare. Il d.p.r. n. 194/1996 prevede per l’economo il modello 23 e per l’agente della riscossione il modello 21, che deve indicare le generalità dell’agente, il periodo di gestione, gli estremi della riscossione, i versamenti in tesoreria con numero di quietanza e importo, i totali e le note.
La Corte ribadisce che il conto deve fornire una rappresentazione sincera e precisa dei fatti di gestione. I due pilastri sono il carico, che genera il debito dell’agente verso l’erario, e lo scarico, che estingue tale debito. La loro distinta rappresentazione è imprescindibile, poiché incarna l’equazione fondamentale che il giudizio di conto è chiamato a verificare. Il principio di prevalenza della sostanza sulla forma, precisano i giudici, non può derogare all’obbligo di completa e idonea rappresentazione.
Sul piano della qualificazione, il Collegio aderisce all’orientamento prevalente secondo cui l’espressione “maneggio di denaro” va intesa nel senso più ampio e comprende tutti i crediti dell’Amministrazione che il contabile ha l’obbligo di riscuotere, anche se la riscossione avviene tramite subagenti, POS o conto corrente postale. Ne deriva l’applicazione della disciplina dell’agente contabile e l’obbligo di resa del conto anche per tali modalità.
Nel caso concreto, la sezione “VERSAMENTO IN TESORERIA” contiene esclusivamente i dati delle riscossioni tramite POS. L’errata classificazione non è una mera imprecisione formale, ma una carenza di elemento essenziale: il conto non documenta l’effettivo trasferimento dei fondi all’ente e impedisce di evincere se, quando e per quale importo l’agente abbia adempiuto all’obbligo restitutorio. Il conto è quindi intrinsecamente non verificabile. Il Collegio richiama il principio per cui il conto redatto su modello irrituale, ma contenente gli elementi richiesti dalla legge, resta qualificabile come conto giudiziale; nella specie, invece, manca proprio l’elemento essenziale, sicché l’atto non può essere qualificato rendiconto idoneo a incardinare il giudizio.
La Corte sottolinea infine che l’ordine di integrazione documentale opera solo quando il conto sia ontologicamente esistente e strutturalmente formato: qui mancano gli elementi che ne consentono la configurazione giuridica. Il giudizio è pertanto dichiarato inammissibile, con necessità di un nuovo deposito. Nulla per le spese, stante la pronuncia in rito.
Nota della Redazione
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