Conto giudiziale regolare e discarico degli agenti in assenza di ammanchi (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 406 del 17.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale degli agenti contabili deve essere dichiarato regolare, con conseguente discarico degli agenti, quando la gestione risulti sostanzialmente conforme alle prescrizioni dell’ordinamento e non emergano ammanchi. La mancata compilazione di conti separati da parte dei subagenti costituisce irregolarità formale non ostativa all’approvazione, ove il livello di analiticità delle annotazioni, equivalente a un giornale di cassa, consenta l’imputazione dei singoli fatti di gestione all’agente che li ha posti in essere e la verifica dell’ammissibilità delle spese. La quadratura sostanziale tra anticipazioni e pagamenti e l’assenza di pagamenti in sospeso o di operazioni per cassa eccedenti i limiti confermano la regolarità della gestione. In assenza di statuizione di condanna, non vi è luogo a provvedere sulle spese di giudizio.

Il Fatto

Il giudizio di conto ha ad oggetto l’esame del rendiconto reso da tre agenti contabili, economi di un ente regionale, relativo alla gestione delle minute spese di una articolazione organizzativa per l’esercizio 2017. Il conto è stato depositato in ottemperanza a una precedente sentenza-ordinanza della stessa Sezione, che ne aveva imposto la ricompilazione.

Il Magistrato istruttore, con relazione di irregolarità, ha chiesto l’iscrizione a ruolo di udienza, rilevando che la gestione appariva sostanzialmente regolare e che i subagenti non avevano compilato un autonomo conto giudiziale. Tale profilo, in assenza di ammanchi, è stato ritenuto non ostativo all’approvazione, perché il grado di dettaglio delle scritture consentiva di imputare i fatti di gestione all’agente che li aveva posti in essere. La questione arriva pertanto davanti al Collegio per la decisione sulla regolarità del conto e sull’eventuale discarico.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto la struttura del rendiconto, composto da quattro prospetti: il conto di sintesi della gestione, il conto analitico della gestione, il conto di sintesi per tipologia di spesa e il conto analitico per tipologia di spesa. La rendicontazione si riferisce a un ordine di accreditamento corrispondente a una apertura di credito presso l’Istituto Tesoriere in favore dell’agente.

Unitamente alla rendicontazione risultano depositati, in conformità all’art. 139 c.g.c., il provvedimento dirigenziale di approvazione e parifica del conto ricompilato, la relazione dell’Organo di controllo interno e il provvedimento di approvazione definitiva, con cui è stato disposto il deposito tramite l’applicativo SIRECO. Il conto è sottoscritto dall’agente titolare e dai sostituti.

Dalla documentazione emerge che i fatti di gestione non sono stati posti in essere solo dall’agente principale, ma anche in via ordinaria e prevalente dai subagenti, circostanza che, secondo la Corte, avrebbe dovuto condurre alla compilazione di un autonomo documento di rendicontazione per ciascuna gestione, anche al fine dell’esatta individuazione delle relative responsabilità. I subagenti, così come l’agente principale, hanno tuttavia sottoscritto il conto in ogni sua parte.

Il Collegio valorizza il livello di specificità delle annotazioni contenute nel conto analitico, sostanzialmente equivalente a un giornale di cassa. Tale livello consente non solo l’imputazione dei singoli fatti di gestione all’agente che in concreto li ha posti in essere, ma anche la verifica dell’ammissibilità della tipologia delle spese sostenute, tutte afferenti al funzionamento dell’ufficio e nei limiti posti dalla delibera di autorizzazione regionale, che richiama l’elencazione di cui all’art. 23 della L.R. n. 6/1980, specificata dalla D.G.R. n. 2440 del 13/09/2002.

La Corte rileva inoltre l’assenza di pagamenti in sospeso alla chiusura dell’esercizio e di operazioni per cassa eccedenti il limite di euro 950,00, nonché la quadratura sostanziale tra anticipazioni e pagamenti. Pur con i rilievi esposti, il Collegio ritiene pertanto che la gestione possa essere considerata sostanzialmente regolare, perché il livello di analiticità dei documenti ha consentito di avere contezza della gestione anche in relazione all’imputabilità dei singoli fatti gestori a ciascuno degli agenti operanti, e perché la gestione del fondo economale è avvenuta in sostanziale conformità alle modalità stabilite dall’ordinamento regionale.

In assenza di ammanchi, il conto è dichiarato regolare e gli agenti sono ammessi a discarico. Quanto alle spese di giudizio, in assenza di statuizione di condanna, non è luogo a provvedere sulle stesse.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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