Pensione privilegiata e infermità endogena: serve la concausa eccezionale (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 154 del 17.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini del riconoscimento della pensione privilegiata, i fatti di servizio rilevano solo se strettamente correlati all’adempimento degli obblighi e riconoscibili secondo i principi della finalità di servizio e dell’attualizzazione del rischio. Il servizio prestato deve assumere un effettivo rilievo causale o concausale in immediata correlazione agli scopi dell’attività svolta in favore della pubblica amministrazione. È ammessa a titolo anche l’infermità di natura endogena, a substrato costituzionale o eredo-patologico, purché il ricorrente indichi e documenti episodi o condizioni che, per il loro carattere eccezionale, possano assurgere al ruolo di concausa in senso medico-legale, cioè di fattori in assenza dei quali è certo o almeno probabile che il soggetto non sarebbe andato incontro all’insorgenza o a un’evoluzione particolarmente significativa della malattia.
Il Fatto
Il ricorrente, già dipendente del Ministero dell’economia e delle finanze per avere prestato servizio presso la Guardia di Finanza per circa quarant’anni, ha chiesto che fosse dichiarata la dipendenza da causa di servizio delle infermità consistenti in gastrite cronica antrale con diffusi aspetti metaplasici e note di gastroduodenite, con conseguente diritto alla pensione privilegiata e ascrizione alla tabella A, categoria 8. Il riconoscimento era stato negato sulla base di due pareri del Comitato di verifica per le cause di servizio, che avevano escluso il nesso con il servizio.
Il ricorrente ha contestato la genericità di quei pareri e il mancato confronto con le conclusioni di una Commissione medica ospedaliera che, in un verbale del 1993, aveva ravvisato nelle condizioni di servizio un ruolo concausale preponderante. L’Inps si è costituito tardivamente, eccependo il difetto di legittimazione passiva e di giurisdizione; il Ministero della difesa è stato estromesso con sentenza non definitiva. Il giudice ha quindi richiesto il parere della Sezione speciale del Collegio medico legale presso la Corte dei conti.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Corte rileva la tardività della costituzione dell’Inps, avvenuta oltre il termine di almeno dieci giorni prima dell’udienza prescritto dall’art. 156 codice della giustizia contabile. Ne deriva la decadenza dalle eccezioni in senso stretto, con carattere assoluto e inderogabile, rilevabile d’ufficio anche in presenza di acquiescenza della parte interessata, perché il regime delle preclusioni tutela pure l’interesse pubblico al corretto, celere e concentrato andamento del processo. Resta ferma la possibilità di articolare difese di merito e di sollevare eccezioni rilevabili d’ufficio.
Quanto alla nota depositata dal ricorrente, la Corte la considera tardiva, perché trasmessa oltre i termini assegnati e dopo il deposito del parere definitivo. La stessa può tuttavia essere valutata nel merito, poiché riferita alla bozza di parere poi riproposta pedissequamente nella versione definitiva.
Sul piano sostanziale, il giudice richiama l’art. 67 d.P.R. n. 1092/1973, che riconosce la pensione al militare le cui infermità o lesioni, dipendenti da fatti di servizio, siano ascrivibili a una delle categorie della tabella A annessa alla legge n. 313/1968 e non suscettibili di miglioramento. Per fatti di servizio devono intendersi eventi e circostanze strettamente correlati all’adempimento degli obblighi, riconoscibili secondo i principi della finalità di servizio e dell’attualizzazione del rischio.
La Corte ribadisce che è ammessa a titolo anche l’infermità di natura endogena, a substrato organico costituzionale o eredo-patologico, purché nel servizio prestato siano individuabili episodi o condizioni, da documentarsi a cura del ricorrente, che per il loro carattere eccezionale possano operare come concausa medico-legale (viene richiamata la sentenza della Sezione n. 96/2023). Nella specie il Collegio medico legale ha concluso per la non dipendenza delle infermità dal servizio, ravvisando una componente neuro-distonica endogena, predisposizioni genetico-familiari e preesistenze, con una sproporzione tra l’esiguità dell’azione mansionaria e la gravità dell’effetto residuato.
Il servizio, secondo il parere recepito, ha integrato una mera occasione della patologia, non una causa o concausa determinante, risultando insoddisfatti i criteri cronologico, quali-quantitativo e modale. Non emergono eventi eccezionali idonei a fondare il nesso. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese legali in favore dell’Inps.
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Nota della Redazione
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