Pensione di reversibilità alla sorella inabile: rileva la condizione al decesso (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 121 del 20.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto alla pensione indiretta di reversibilità in favore del familiare del dante causa presuppone che questi versasse, al momento del decesso, nella condizione di inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa ex art. 8 della legge n. 222/1984, valutata in termini assoluti e correlata all’età del soggetto. L’accertamento della invalidità già riconosciuta in epoca anteriore al decesso, per la sua strutturazione progressiva e irreversibile, è idoneo a fondare il giudizio di inabilità anche in assenza di una certificazione coeva alla data di apertura della successione. Il successivo aggravamento della condizione sanitaria non costituisce presupposto autonomo del beneficio, ma elemento di conferma del quadro patologico preesistente.
Il Fatto
La ricorrente ha chiesto l’accertamento del diritto alla pensione indiretta di reversibilità a seguito del decesso della sorella, con la quale conviveva, dipendente del Ministero di Grazia e Giustizia in servizio presso una Procura della Repubblica. Al momento del decesso, avvenuto nel gennaio 2018, l’istante era invalida al 75% ai sensi dell’art. 13 L. 118/1971 e portatrice di handicap ai sensi della L. 104/1992, non titolare di alcuna pensione e sostenuta economicamente dalla defunta.
L’INPS ha respinto l’istanza, presentata nel settembre 2018, con nota del 27 ottobre 2022, contestando la carenza del requisito sanitario e del requisito reddituale. La ricorrente ha impugnato il diniego davanti alla Corte dei conti, che ha disposto l’acquisizione di un motivato parere del Collegio Medico Legale presso la stessa Corte.
La Motivazione della Corte
Il giudizio si concentra sulla condizione di inabilità della ricorrente richiesta dall’art. 8 della legge n. 222/1984, da intendersi come assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Il requisito va accertato con riferimento al momento del decesso del dante causa, che il consulente colloca al 30 gennaio 2018.
Il Collegio Medico Legale ha ricostruito la storia sanitaria dell’interessata, valorizzando il riconoscimento di invalidità al 75% già operato dalla Commissione Medico Legale INPS nel 2014. Il quadro patologico, articolato su una artrite reumatoide con impegno funzionale delle mani e dei piedi e su una grave insufficienza venosa agli arti inferiori con ulcere, era già idoneo a determinare un deficit prensile bilaterale e una deambulazione cauta con ausilio.
Secondo il consulente, soltanto tale profilo, in combinazione con l’età della paziente all’epoca delle verifiche, è sufficiente a giustificare l’assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa. Il requisito va valutato in termini assoluti e non pregiudizievoli della dignità umana, correlando il quadro di patologia invalidante residuata all’età, di per sé fattore già incidente sull’individuo sano.
La Corte ha condiviso il parere per il rigore logico-scientifico espresso. Il successivo aggravamento del 2019, conseguente a un ictus emorragico, è stato richiamato quale mera conferma di una condizione già strutturata. Sulla base di questa ricostruzione, il ricorso è stato accolto e il diritto alla pensione di reversibilità dichiarato, con ratei arretrati, interessi legali e rivalutazione monetaria. L’INPS è stato condannato alle spese di lite.
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Nota della Redazione
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