Certificazione positiva CCRL per incarichi istruttori in materia paesaggistica (Corte dei Conti Sez. contr. Sardegna n. 187 del 14.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nell’esercizio della funzione di controllo preventivo di legittimità sugli atti regionali, la Sezione regionale della Corte dei conti certifica positivamente l’ipotesi di contratto collettivo regionale di lavoro quando la quantificazione dei relativi costi risulti attendibile e compatibile con i limiti stabiliti dalle leggi finanziarie e di bilancio. La verifica non si esaurisce nella mera copertura contabile, ma investe la sostenibilità finanziaria dell’accordo nel quadro degli artt. 81, 97 e 119 della Costituzione e del Titolo III del d.lgs. n. 165/2001. La certificazione è resa ai sensi degli artt. 62 e seguenti della legge regionale n. 31 del 1998 e il rapporto di certificazione, con le osservazioni in esso contenute, costituisce parte integrante della deliberazione.

Il Fatto

La Regione autonoma della Sardegna ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo un’ipotesi di Contratto Collettivo Regionale di Lavoro relativa all’attuazione degli indirizzi contenuti nella deliberazione di Giunta n. 35/31 del 4 luglio 2025, per l’assegnazione di incarichi di cui all’art. 100 del CCRL al personale istruttore in materia di verifiche di coerenza e autorizzazioni paesaggistiche.

Il testo contrattuale è pervenuto in data 23 settembre 2025 per la prescritta certificazione. L’istruttoria è stata assegnata a un magistrato referendario con decreto presidenziale n. 29 del 24 settembre 2025. Il Presidente della Sezione ha quindi convocato la camera di consiglio per deliberare sull’attendibilità della quantificazione dei costi e sulla loro compatibilità con i limiti di legge.

La Motivazione della Corte

La Sezione del controllo per la Sardegna opera nell’esercizio della funzione di certificazione preventiva degli atti di contrattazione collettiva regionale, così come disciplinata dalla legge regionale n. 31 del 1998. L’oggetto del giudizio non è il merito delle scelte negoziali, bensì la attendibilità delle quantificazioni economiche e la loro compatibilità con i vincoli finanziari e di bilancio.

Il quadro normativo di riferimento comprende l’art. 100, comma 2, della Costituzione, che assegna alla Corte il controllo finanziario sugli enti territoriali, nonché gli artt. 81, 97 e 119 della Costituzione in materia di equilibrio di bilancio e sostenibilità complessiva della spesa. Rilevano altresì lo Statuto speciale sardo, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, le relative norme di attuazione e il d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118.

Sul piano della contrattazione, la Sezione richiama il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e in particolare il Titolo III, dedicato alla contrattazione collettiva del personale, che impone la verifica della compatibilità economica degli accordi con gli strumenti di programmazione finanziaria.

All’esito dell’istruttoria, la Corte ha ritenuto la quantificazione dei costi attendibile e la stessa compatibile con i limiti delle leggi finanziarie e di bilancio. Ha pertanto espresso positiva certificazione dell’ipotesi contrattuale, facendo proprie e allegando le osservazioni contenute nel rapporto di certificazione, che forma parte integrante della deliberazione.

La delibera dispone infine la trasmissione di copia, a cura della Segreteria, al Presidente del Comitato regionale per la rappresentanza negoziale e al Presidente della Giunta regionale, e invita il CO.RA.N. a curarne la diffusione presso gli uffici, i servizi e gli enti regionali interessati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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