Conto giudiziale dei titoli azionari reso da soggetto non legittimato (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 87 del 29.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario dei titoli azionari e delle quote di partecipazione di un ente locale è individuato non nel soggetto che ne ha la disponibilità materiale, bensì in colui che ne ha la disponibilità giuridica, esercitando per legge o per delega i poteri dell’azionista. In mancanza della nomina di dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, tale veste è assunta dal sindaco quale organo di vertice dell’amministrazione, come confermato dall’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016. Ne deriva che il direttore generale della società partecipata, privo di tale legittimazione, non può rendere validamente il conto giudiziale. Il conto deve essere reso anche per i titoli dematerializzati, in quanto inclusi nella parte attiva del conto del patrimonio.

Il Fatto

La Sezione giurisdizionale di Bolzano è investita del giudizio sul conto giudiziale, per l’esercizio 2022, del consegnatario di azioni della società partecipata dal Comune di San Pancrazio. Il conto è stato reso dal direttore generale della medesima società.

Il magistrato designato all’esame del conto ha rimesso al Collegio, ai sensi dell’art. 145, comma 4, c.g.c., la preliminare valutazione sulla procedibilità del giudizio, segnalando che, secondo un più recente orientamento della giurisprudenza contabile, la resa del conto spetterebbe non al detentore materiale dei titoli, ma al soggetto che ne ha la disponibilità giuridica. Il Procuratore regionale ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità, per difetto di legittimazione del soggetto che ha reso il conto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta la questione della corretta individuazione del consegnatario dei titoli azionari e delle quote di partecipazione. Richiama l’orientamento consolidato secondo cui tale figura va individuata nel soggetto che esercita i poteri dell’azionista per legge o per delega, e non in chi detiene materialmente i titoli (sez. Toscana n. 349 del 2023, n. 127 del 2020 e n. 17 del 2010; sez. Veneto n. 99 del 2019 e n. 122 del 2017; sez. Molise n. 64 del 2017).

La Corte chiarisce che, per quanto riguarda il Comune, in mancanza della nomina di uno o più dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, è il sindaco, quale organo di vertice dell’amministrazione, ad assumere la veste di agente contabile. La conclusione è confermata dall’espressa previsione dell’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016, secondo cui i diritti di socio degli enti locali sono esercitati dal sindaco, dal presidente o da un loro delegato.

L’agente contabile consegnatario di azioni svolge, infatti, un’attività di gestione e non di mera detenzione: rappresenta l’ente alle riunioni societarie ed esercita i diritti connessi alla partecipazione, avendone la disponibilità giuridica. Da ciò discende un preciso contenuto del conto, che deve indicare non solo la descrizione dei titoli e la loro consistenza in quantità e valore all’inizio e alla fine dell’esercizio, con il motivo delle variazioni, ma anche le modalità di esercizio della gestione e di applicazione delle direttive impartite dai titolari delle partecipazioni pubbliche.

In coerenza con tale ricostruzione, il Collegio ribadisce che il conto giudiziale deve essere reso anche per i titoli dematerializzati, in quanto inclusi nella parte attiva del conto del patrimonio e in quanto permane anche per essi l’esigenza informativa sull’esercizio dei poteri di gestione (sez. Toscana n. 20 del 2024).

Poiché il conto è stato reso da un soggetto privo della qualifica di consegnatario e, dunque, non legittimato, il Collegio dichiara improcedibile il giudizio. Stante il tenore della pronuncia, non vi è luogo a statuizione sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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