Accantonamento del fondo rischi nel bilancio dell’ente e non nel consolidato regionale (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 187 del 15.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La disciplina del controllo di finanza pubblica sugli enti del Servizio sanitario nazionale, introdotta dall’art. 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266/2005 e integrata dall’art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 174/2012, attribuisce alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti il vaglio sull’equilibrio economico-finanziario degli enti, a tutela dell’unità economica della Repubblica ai sensi degli artt. 81, 119 e 120 Cost. Nell’esercizio di tale controllo, l’accantonamento al fondo rischi contenzioso deve essere determinato da ciascun ente del Servizio sanitario nel proprio bilancio, in misura adeguata e commisurata ai rischi probabili, conformemente al d.lgs. n. 118/2011 e al principio contabile OIC 31. La gestione dell’accantonamento a livello di bilancio consolidato regionale non trova fondamento nelle disposizioni normative e altera la consistenza del risultato di amministrazione dell’ente. La mancata tempestiva emissione delle fatture al fine esercizio incide sul rispetto dei principi di veridicità e attendibilità del bilancio.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo per la Lombardia ha esaminato le relazioni del Collegio sindacale dell’ASST Valle Olona relative ai bilanci d’esercizio 2023 e 2024, trasmesse ai sensi dell’art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 174/2012. All’esito dell’istruttoria, avviata con nota del 17 febbraio 2026 e conclusa con la risposta dell’ente del 23 marzo 2026, sono emerse criticità concernenti la procedura di recupero crediti, il mancato pagamento dei ticket per le prestazioni in codice bianco del pronto soccorso, la classificazione del rischio dei contenziosi, la determinazione del fondo rischi, la situazione dei debiti verso aziende sanitarie pubbliche e privati, il volume delle fatture da emettere e lo stato di avanzamento di alcuni investimenti, anche finanziati con fondi PNRR.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo di riferimento, richiamando la natura del controllo sulla gestione finanziaria degli enti del Servizio sanitario, ascrivibile al riesame di legalità e regolarità finalizzato all’adozione di misure correttive. Ha precisato che il controllo si colloca su un piano distinto da quello sulla gestione amministrativa di cui all’art. 3 della legge n. 20/1994, ed è stato ritenuto compatibile con l’autonomia costituzionalmente riconosciuta a regioni ed enti locali in forza del supremo interesse alla legalità finanziaria e alla tutela dell’unità economica della Repubblica, secondo le indicazioni della Corte costituzionale (sentenze n. 60/2013 e n. 40/2014).
Quanto al merito, la criticità di maggior rilievo ha riguardato la determinazione del fondo rischi. L’azienda, in risposta al questionario relativo al bilancio 2024, aveva dichiarato di non classificare i contenziosi nelle quattro categorie di rischio previste dai principi contabili nazionali e internazionali, e di attendere l’applicazione del nuovo sistema di contabilità economico-patrimoniale Accrual. La Sezione ha rilevato che il fondo rischi, quantificato in euro 24.263.724 nello stato patrimoniale del bilancio 2024, risultava capiente, ma ha censurato la prassi — indicata nelle linee guida regionali — di gestire l’accantonamento a livello figurativo nel bilancio consolidato del GSA, mantenendo le quote accantonate nei bilanci delle singole aziende solo a livello formale. Tale modalità, secondo la Sezione, non trova fondamento nel d.lgs. n. 118/2011 e nel processo di stima del principio contabile OIC 31, e incide sul risultato di amministrazione dell’ente, alterandone la consistenza. La giurisprudenza contabile lombarda ha costantemente ribadito che la valutazione dell’accantonamento deve essere operata in modo autonomo da ciascun ente.
Con riferimento alle fatture da emettere, la Sezione ha preso atto della significativa diminuzione delle partite residue tra il 31 dicembre 2024 e il 31 dicembre 2025 — da euro 20.760.589 a euro 1.488.245 — ma ha comunque invitato l’azienda, l’ATS Insubria e la Regione Lombardia ad attivare procedure che favoriscano un’emissione più tempestiva delle fatture a fine esercizio, per una rappresentazione più aderente ai principi di veridicità e attendibilità del bilancio.
In relazione al recupero crediti e ai ticket per le prestazioni in codice bianco del pronto soccorso, la Sezione ha preso atto delle iniziative organizzative intraprese nel corso del 2025 — assegnazione di risorse amministrative al front-office, formazione del personale e attivazione di POS integrati con pagoPA — che hanno determinato un innalzamento dell’indice di riscossione dal 55,69% al 66,25%, invitando a mantenere monitorati i crediti e a estendere la formazione anche ai professionisti sanitari.
Quanto agli investimenti in corso, la Sezione ha esaminato lo stato di avanzamento dell’intervento di realizzazione della terapia intensiva subintensiva e del pronto soccorso presso il P.O. di Saronno, passato dall’11,73% al 31 dicembre 2024 a circa il 55% al 28 febbraio 2026, nonché il cronoprogramma delle Case di Comunità e degli Ospedali di Comunità finanziati con fondi PNRR, per i quali solo una parte dei lavori risulta conclusa. La deliberazione si conclude con l’invito a proseguire le iniziative per definire le posizioni creditorie e debitorie, a osservare i principi contabili nella determinazione del fondo rischi e nell’emissione delle fatture, e a monitorare gli investimenti per ottimizzare l’utilizzo delle risorse.
Nota della Redazione
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