Conto economale irregolare ma senza addebito se il danno è assente (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 185 del 25.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale reso dall’agente contabile di un ente privato tenuto a contabilità economico-patrimoniale è dichiarato irregolare quando la gestione del fondo economale sia avvenuta senza determinazione di un importo massimo spendibile e con commistione tra riscossioni e spese di modico importo. Tali irregolarità, di natura essenzialmente formale, non comportano però addebito a carico dell’agente quando non siano derivati concreti ammanchi a danno dell’Ente. La circostanza che l’Ente abbia recepito i rilievi, adottando per il futuro rimedi regolamentari, non sana il conto ma incide sulla determinazione delle conseguenze patrimoniali. Non sussiste il sub-conto della cassa decentrata quando il preposto non abbia mai operato in autonomia, essendo stato mero utilizzatore di anticipazioni autorizzate dall’economo centrale.
Il Fatto
Il giudizio ha ad oggetto il conto giudiziale reso per l’esercizio finanziario 2017 dall’economo di una fondazione lirica, ente di diritto privato. Il conto è stato trasmesso all’Amministrazione oltre i termini previsti e depositato presso la Sezione giurisdizionale nell’aprile 2024; risulta sottoscritto e munito del visto dell’Organo di revisione e del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Il magistrato istruttore ha segnalato plurime criticità: l’assenza di formale incarico di economo, la mancata prestabilizione dell’importo massimo spendibile, la registrazione nel conto di entrate da biglietteria accanto a spese di modico importo, con trattenuta di somme per pagamenti correnti. Ha inoltre rimesso al Collegio la questione dell’ammissibilità del conto, di natura “mista”, e la mancata allegazione del sub-conto della cassa della Direzione Tecnica.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare l’inammissibilità del conto per omesso sub-conto. La censura non è condivisa: la cassa della Direzione Tecnica non ha mai operato in autonomia, essendo stata alimentata esclusivamente da anticipazioni di volta in volta autorizzate dall’economo centrale. Il funzionario preposto non ha svolto funzioni di sub-agente contabile né assunto responsabilità dirette, fungendo da mero utilizzatore finale.
Nel merito, il magistrato istruttore ha prospettato due irregolarità. La prima riguarda l’assenza di determinazione dell’importo massimo spendibile con i fondi della cassa economale, non fissato né dal regolamento né da delibera del Consiglio di Amministrazione, con conseguente lievitazione discrezionale del budget a disposizione dell’agente. La seconda attiene alla registrazione nel conto di proventi da riscossione — corrispettivi di biglietteria e libretti di sala — trattenuti per far fronte a spese postali, valori bollati, rimborsi di missione e fatture di modico importo, con illegittima commistione tra incassi e pagamenti.
L’economo ha riconosciuto la fondatezza dei rilievi, rappresentando che l’Ente ha introdotto un tetto massimo annuale, modificabile solo con delibera, e una clausola regolamentare che vieta ogni trattenuta su entrate per finalità di pagamento, fissando la netta separazione tra funzione di riscossione e funzione di liquidazione.
Il Collegio, pur prendendo atto dei rimedi adottati per il futuro, ritiene il conto viziato dalle irregolarità segnalate. Rileva nondimeno che esse appaiono circoscritte a un ambito essenzialmente formale e che da esse non sono derivati concreti ammanchi a danno dell’Ente. Su tale presupposto esclude la pronuncia di addebito a carico dell’agente. L’accertata irregolarità soltanto formale del conto induce, infine, alla compensazione delle spese processuali.
Nota della Redazione
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