Elenchi ISTAT: incostituzionale il limite di giurisdizione della Corte dei conti (Corte dei Conti Sez. Riunite n. 16 del 27.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 23-quater, comma 2, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, nel convertito, limitando la giurisdizione esclusiva delle Sezioni riunite della Corte dei conti in materia di ricognizione delle amministrazioni pubbliche operata dall’ISTAT ai soli fini dell’applicazione della normativa nazionale sul contenimento della spesa pubblica, sottrae al giudice contabile la tutela piena ed effettiva delle situazioni giuridiche dei soggetti inclusi nell’elenco. La disposizione si pone in contrasto con gli artt. 3, 24, 81, 97, 103, 111, 113 e 117 Cost., in quanto incide sul nucleo delle attribuzioni ascritte dalla Costituzione alla giurisdizione contabile, in osmosi con la funzione di controllo, e determina un assetto irragionevole di concorrenza tra giurisdizioni, con violazione del principio di effettività della tutela e dell’effetto utile del diritto dell’Unione. La questione è pertanto rilevante e non manifestamente infondata.
Il Fatto
Il consorzio ricorrente, ente costituito per la promozione e la gestione di una manifestazione culturale a cadenza annuale, è stato inserito nell’Elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie generale n. 229 del 30 settembre 2024, tra le “Altre Amministrazioni locali”.
L’ente ha proposto ricorso alle Sezioni riunite in speciale composizione chiedendo l’accertamento dell’insussistenza dei presupposti dell’inclusione, la conseguente disapplicazione delle disposizioni nazionali sul contenimento della spesa pubblica e, per quanto occorra, l’annullamento dell’Elenco nella parte che lo riguarda. Il ricorrente dà atto di aver contestualmente impugnato il medesimo Elenco davanti al giudice amministrativo, all’indomani della pronuncia delle Sezioni unite che, pur dichiarando inammissibile il ricorso, ha enunciato il principio di diritto sulla giurisdizione amministrativa per ogni ambito ulteriore rispetto alla cognizione contabile. La Procura generale ha chiesto sollevarsi questione di legittimità costituzionale della norma che delimita la giurisdizione.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni riunite muovono dalla premessa che la rilevanza della questione dipende dall’effettiva possibilità di coltivare le domande proposte. Il soddisfacimento dell’interesse sotteso alla richiesta di stabile esclusione dall’Elenco è precluso dal d.l. n. 137/2020, che confina la cognizione contabile all’applicazione della disciplina sul contenimento della spesa. Poiché dall’esito del giudizio costituzionale dipende la possibilità di decidere le domande nella loro interezza, il requisito è integrato.
La Corte ricostruisce la non manifesta infondatezza muovendo dall’art. 103, comma 2, Cost. e dalla giurisprudenza costituzionale sulla nozione di “contabilità pubblica”. Il Collegio osserva che la portata solo tendenzialmente generale della giurisdizione contabile è stata elaborata con riferimento ai giudizi di responsabilità e di conto, ambiti estranei alla fattispecie. Nella materia degli elenchi ISTAT, invece, la giurisdizione contabile è inderogabilmente attribuita dalla Costituzione, in quanto il legislatore ha riconosciuto, non attribuito, tale competenza con l’art. 1, comma 169, della l. n. 228/2012, poi confluito nell’art. 11, comma 6, lett. b), del d.lgs. n. 174/2016.
Il percorso argomentativo valorizza la l. cost. n. 1/2012 e la l. n. 243/2012, che hanno costituzionalizzato il principio dell’equilibrio di bilancio e delineato una nozione dinamica di amministrazione pubblica, perimetrata secondo i criteri del regolamento UE n. 549/2013 (SEC 2010). La novella del 2020, recidendo l’unitarietà della materia contabile, esclude la verifica degli effetti eurounitari dell’iscrizione, che costituiscono “due facce di una stessa medaglia” rispetto agli effetti interni.
Sul piano della ragionevolezza, la Corte rileva che la norma svuota quasi integralmente la giurisdizione esclusiva, poiché le disposizioni sul contenimento della spesa presuppongono l’inclusione nell’Elenco e sono in gran parte cessate per effetto dell’art. 1, comma 590, della l. n. 160/2019. Il riparto tra giudice amministrativo e contabile genera un cortocircuito logico-semantico, con rischio di giudicati contrastanti e di sostanziale preclusione del doppio ricorso, in materia in cui la qualificazione eurounitaria è presupposto legale dell’applicazione della disciplina interna.
Infine, la Corte richiama la sentenza della Corte di giustizia UE 13 luglio 2023, Ferrovienord Spa e Federazione Italiana Triathlon, che ha subordinato la compatibilità della normativa al requisito della contestabilità in un unico ricorso della qualificazione dell’ente. La disciplina nazionale viola pertanto gli artt. 24, 111, 113 e 117 Cost., in relazione all’art. 19 TUE, all’art. 47 della Carta e agli artt. 6 e 13 CEDU, poiché rende praticamente impossibile l’esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell’Unione e impedisce il legittimo dispiegarsi dell’effetto utile della normativa europea.
Nota della Redazione
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