Natura pubblica delle IPAB e denuncia di danno erariale omessa (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 28 del 15.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le IPAB regionali e infraregionali che non abbiano conseguito il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato ai sensi del D.P.C.M. 16 febbraio 1990 conservano la natura di enti pubblici non economici e sono assoggettate alla giurisdizione della Corte dei conti. Il commissario straordinario che, essendo a conoscenza di una gestione patrimoniale illegittima, ometta di presentare la denuncia di danno erariale o di porre in essere atti interruttivi della prescrizione risponde del danno erariale ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge n. 20/1994. La condotta gravemente colposa dell’organo di vertice che lascia maturare la prescrizione del diritto al risarcimento integra il presupposto della responsabilità amministrativa.

Il Fatto

La Procura regionale ha convenuto in giudizio il commissario straordinario di alcune IPAB laziali chiedendo la condanna al risarcimento di un danno quantificato in € 349.046,00 a favore dell’ente subentrato. Il commissario, nei propri decreti, aveva segnalato alla Regione che alcuni appartamenti erano stati concessi in locazione a canoni irrisori a soggetti legati da vincoli familiari all’allora Presidente dell’ente.

La Procura ha contestato al convenuto la violazione dell’art. 52 c.g.c. per avere omesso la denuncia di danno erariale e ogni atto interruttivo della prescrizione, nonostante la piena consapevolezza del pregiudizio. Il commissario ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice contabile, deducendo la natura privata delle IPAB, e ha contestato nel merito l’esistenza del danno e della colpa grave. È intervenuta volontariamente la Regione Lazio, chiedendo l’accoglimento della domanda.

La Motivazione della Corte

La Sezione affronta anzitutto l’eccezione di giurisdizione. Il Collegio richiama la giurisprudenza costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 1 della legge n. 6972/1890 nella parte in cui non consentiva alle IPAB di assumere la personalità giuridica di diritto privato (Corte cost. n. 386/1988). A seguito di tale pronuncia è stato emanato il D.P.C.M. 16 febbraio 1990, che subordina l’acquisto della natura privata all’accertamento alternativo del carattere associativo, dell’iniziativa privata o dell’ispirazione religiosa.

La Corte valorizza la lettura offerta da Corte cost. n. 161/2012, secondo cui la peculiarità delle IPAB non ne impedisce la riconduzione alle regole degli enti locali quanto alla disciplina della spesa, dovendo esse essere ricomprese nella finanza pubblica allargata. Su questa linea il Collegio richiama il quadro normativo regionale — la legge regionale n. 2/2019 e il regolamento n. 17/2019 — che aveva avviato il riordino delle IPAB, trasformandole in ASP o in persone giuridiche private.

Decisivo è il richiamo alla sentenza del giudice amministrativo (Cons. Stato n. 7945/2023), che aveva qualificato le IPAB come enti pubblici non economici di livello regionale, destinatari delle norme sul contenimento della spesa e della vigilanza regionale. Il Collegio condivide tale impostazione e rigetta l’eccezione, affermando la giurisdizione contabile.

Nel merito, la Sezione distingue due voci di danno. La prima, pari a € 73.036,00, corrisponde alle differenze tra i canoni percepiti e i valori minimi OMI nel periodo dicembre 2014/febbraio 2016, ormai prescritte. Il Collegio ritiene che tale pregiudizio sia ascrivibile al convenuto: questi, ricevuta la nota regionale del 3 febbraio 2020, era consapevole della necessità di attivarsi e ha invece omesso ogni contestazione e la denuncia. La condotta, gravemente colposa, integra la fattispecie dell’art. 1, comma 3, della legge n. 20/1994. La Regione non concorre nel danno, poiché la sua Direzione per l’inclusione sociale non è organo di controllo ai sensi dell’art. 52 c.g.c.

La seconda voce, pari a € 276.010,00, è invece esclusa, perché riconducibile ad altri soggetti nei cui confronti la Procura ha aperto un autonomo fascicolo. La domanda è pertanto accolta solo parzialmente, con condanna al pagamento della prima somma, oltre rivalutazione, interessi legali e spese di giustizia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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