Cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese nel riscatto contributivo (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 516 del 24.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio avente ad oggetto l’impugnazione del provvedimento di riscatto contributivo, la cessazione della materia del contendere va dichiarata quando l’amministrazione, a seguito della proposizione del ricorso, rettifichi il provvedimento originario e l’ente previdenziale annulli le trattenute e provveda al rimborso delle somme versate in eccesso. Il soddisfacimento della pretesa azionata, risultante dagli atti e dall’adesione delle parti, determina l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. La compensazione integrale delle spese di lite è giustificata dalla complessità della questione e dal tempestivo adempimento dell’ente a seguito della ricezione del provvedimento di rettifica.
Il Fatto
Il ricorrente, docente collocato in pensione con il sistema misto con decorrenza 1.9.2021, aveva presentato domanda di riscatto di periodi di servizio militare, di laurea e servizio preruolo. Con decreto del 26.3.2021 il MIUR – USR Campania aveva quantificato l’onere in euro 6.041,21, da recuperare in 49 rate mensili, includendo nella Tabella A periodi prestati presso scuole pubbliche per i quali, in alcuni casi, i contributi non erano stati versati dal datore di lavoro.
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento davanti al Giudice unico delle pensioni, chiedendo accertarsi l’illegittimità del decreto nella parte in cui aveva valutato i periodi dall’1.11.1978 al 31.8.1990, con condanna del MIUR al ricalcolo della somma e dell’INPS a erogare la pensione includendo i contributi omessi, stante l’omesso esercizio dei poteri di controllo. L’INPS si è costituito eccependo il difetto di legittimazione passiva e, nel merito, chiedendo la cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
La Corte ha rilevato la sussistenza dei presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Il ricorrente aveva contestato l’errato inserimento nel provvedimento di riscatto di alcuni periodi regolarmente denunciati dai datori di lavoro, che dovevano essere scomputati dal conteggio dell’onere economico da versare.
In data 2.7.2024 l’USP di Caserta, ricevuto il ricorso, ha rettificato il provvedimento di riscatto e ha trasmesso all’Istituto previdenziale il nuovo provvedimento per la modifica della posizione assicurativa, come comprovato da apposita pec in atti. In data 4.7.2024 l’ufficio conto assicurativo della Sede INPS ha sistemato la posizione del pensionato e ha comunicato all’ufficio pensioni la necessità di procedere alla riliquidazione del trattamento pensionistico e al ricalcolo dell’onere da trattenere, ridotto da euro 6.041,21 a euro 3.915,71 complessivi.
Con mail dell’11.9.2024 l’INPS ha comunicato al difensore che l’originario provvedimento di riscatto era stato annullato e che avrebbe provveduto al rimborso delle somme versate in eccesso. All’udienza la difesa del ricorrente ha affermato il soddisfacimento della pretesa azionata, circostanza confermata dalla relazione amministrativa e dai documenti prodotti in atti.
Per tali motivi la Corte ha dichiarato l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, assorbita ogni altra questione. Le spese di lite sono state integralmente compensate, sia per la complessità della questione esaminata sia per il tempestivo adempimento dell’INPS all’esito della ricezione del provvedimento di rettifica del riscatto necessario ai fini del soddisfacimento della domanda attorea.
Nota della Redazione
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